La definizione agevolata delle controversie tributarie

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L'articolo 11 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato in GU 24 aprile 2017, introduce e disciplina la c.d. "Definizione agevolata delle controversie tributarie".
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L'articolo 11 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato in GU 24 aprile 2017, introduce e disciplina la c.d. "Definizione agevolata delle controversie tributarie".

1. Le regole di definizione delle liti tributarie

Le caratteristiche principali della disciplina sono le seguenti:

  1. sono suscettibili di definizione tutte le controversie tributarie, nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti di fronte alle commissioni tributarie di merito ovvero in Cassazione;
  2. si intendono pendenti le controversie per le quali: (i) la costituzione in giudizio del ricorrente in primo grado sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016; (ii) il processo non si sia concluso con sentenza definitiva alla data di presentazione della istanza di definizione;
  3. la definizione della lite richiede il pagamento integrale delle maggiori imposte accertate e degli interessi maturati sino al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto. Non saranno, invece, più dovute sanzioni e interessi di mora;
  4. in caso di controversia relativa esclusivamente: (i) agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione; (ii) alle sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione;
  5. non sono suscettibili di definizione le liti relative al recupero di aiuto di Stato, dazi, accise e IVA all'importazione;
  6. per accedere alla definizione il contribuente deve presentare apposita istanza ed effettuare il versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2017. In caso di rateizzazione, la prima e la seconda rata, ciascuna pari al 40% del totale dovuto, dovranno essere versate rispettivamente entro il 30 settembre ed il 30 novembre 2017, la terza e ultima rata del residuo 20% entro il 30 giugno 2018;
  7. sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione e di riassunzione delle controversie suscettibili di definizione che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (24 aprile 2017) e il 30 settembre 2017.

Numerosi gli interrogativi circa la concreta applicazione e la convenienza della definizione, anche considerata l'irrilevanza del giudicato interno favorevole al contribuente ai fini del calcolo degli importi dovuti.

Prima di assumere qualsiasi decisione è opportuno attendere la conversione del Decreto, sia per conoscere eventuali modifiche che verranno apportate dal Parlamento, sia per disporre dei chiarimenti della Agenzia delle Entrate e dei commentatori. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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