La sostenibilità e la governance del calcio italiano tra gestione economico finanziaria ed elezioni federali

La sostenibilità economico finanziaria e la buona governance dello sport passano anche per la pubblicazione di norme volte a regolare in modo chiaro e trasparente...
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La sostenibilità economico finanziaria e la buona governance dello sport passano anche per la pubblicazione di norme volte a regolare in modo chiaro e trasparente la gestione economica delle società sportive e i processi di elezione dei Presidenti federali

Per questo motivo, proprio allo scopo di promuovere e garantire sempre di più una maggiore sostenibilità economico finanziaria del settore sport in Italia e la formazione di una governance stabile e trasparente, anche in vista delle elezioni dei Presidenti delle 45 Federazioni sportive nazionali riconosciute (di seguito, le "Federazioni") dal CONI, il 31 maggio sono state pubblicate alcune importanti disposizioni nell'ambito del D.L. 71/2024 recante disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (di seguito, il "Decreto").

In particolare, il legislatore è intervenuto sull'impianto normativo sportivo prevedendo: (i) disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi; (ii) l'introduzione di una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche; (iii) misure urgenti in materia di lavoro sportivo e (iv) disposizioni urgenti per lo svolgimento di eventi sportivi nazionali e internazionali.

In aggiunta a tutto quanto sopra, il Decreto estende di un anno – dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 – la scadenza per le società sportive professionistiche di provvedere alla costituzione dell'organo consultivo di cui all'articolo 13, comma 7, del D.lgs. 36/2021 (di seguito, la "Riforma dello Sport"), che provvederà, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Ai fini della presente trattazione si intende fornire una panoramica delle disposizioni aventi ad oggetto le prime tre questioni dell'elenco che precede.

La governance dello sport

La governance dello sport si riferisce al funzionamento e la direzione complessiva dell'organizzazione sportiva e rappresenta una componente necessaria e istituzionalizzata all'interno di tutti i codici sportivi, dalle società sportive agli organismi nazionali. Spesso si parla anche di "buona governance sportiva", un concetto che esprime una responsabilità condivisa (nota come "shared responsibility"), nei termini in cui essa è anche il risultato dell'azione e delle scelte dei diversi attori facenti parte dell'ecosistema sportivo (i cosiddetti "stakeholder").

Sempre nell'ambito del concetto di buona governance, rientra la responsabilità delle organizzazioni sportive di garantire il ruolo e i diritti dei loro stakeholder, mediante la definizione di principi di trasparenza e apertura. Un sistema di buona governance è tale se consente di considerare la molteplicità degli interessi che confluiscono in un'organizzazione rappresenta un insieme ordinato e organizzato di meccanismi di accountability che permettono di aumentare il livello di legittimità.

In questa logica, una buona governance sportiva passa, oltre che da una sana gestione economico finanziaria, anche da un impianto normativo che sia chiaro, trasparente e preciso con riferimenti alle modalità e alle procedure che disciplinano le cariche di vertice delle principali organizzazioni sportive.

Le disposizioni in materia di funzionamento degli organi sportivi in vista delle elezioni federali

Le cariche presidenziali delle Federazioni hanno una durata di quattro anni che segue il quadriennio olimpico. Il che significa che dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024 si svolgeranno le elezioni dei Presidenti federali.

La normativa in materia di elezioni federali

Le Federazioni sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, oltre che del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Le procedure per le elezioni del presidente e dei membri degli organi direttivi sono disciplinate dal D.lgs. 242/1999 e, in particolare, dall'articolo 16, rubricato "Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate".

Tale norma è stata oggetto di diversi interventi normativi. Prima nel 2018, con la L. 8/2018, che ha abrogato l'impossibilità per chi avesse ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente di essere immediatamente rieleggibile alla medesima carica – facendo salva la possibilità di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti aveva avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Da ultimo, con il D.L. 75/2023, convertito con modificazioni dalla L. 112/2023, è stato modificato il comma 2 dell'articolo 16 del D.lgs. 242/1999, eliminando il divieto di svolgimento di più di tre mandati.

Il testo dell'articolo 16, comma 2, prima dell'intervento del Decreto, era dunque il seguente: "Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.  I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi. [...]".

La corretta interpretazione della norma

Giova precisare che la norma, sia prima che dopo la pubblicazione del D.L. 75/2023, era stata oggetto di ampio dibattito sia dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che davanti alla Corte costituzionale.

Infatti, con riferimento alla valutazione della durata dei mandati ai fini della corretta interpretazione del riferimento normativo, con parere n. 6 del 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si era pronunciato su un caso in cui veniva richiesto di precisare se il limite ai mandati valesse solo per quei mandati "interi", o se anche le nomine in corso di mandato dovessero essere considerate ai fini del computo. Il Collegio aveva precisato che "i mandati che abbiano avuto una durata inferiore al quadriennio olimpico debbono considerarsi al fine del computo del raggiungimento della soglia dei tre".

La Corte costituzionale, con sentenza 184 del 2023 si era invece pronunciata sulla disposizione normativa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. 242/1999, con riferimento all'inciso "nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate" nella parte in cui estendeva agli organi territoriali in questione il divieto posto dall'art. 16, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. n. 242 del 1999, nel testo vigente prima delle modifiche di cui all'art. 39-bis del D.L. 75/2023.

Le novità introdotte dal Decreto

Il Decreto è intervenuto sul testo del D.lgs. 242/1999 e del D.lgs. 43/2017 – avente ad oggetto la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico – fornendo alcune integrazioni e specifiche importanti soprattutto in materia di procedure elettorali e rielezioni.

In primo luogo, il Decreto ha ripreso la previsione normativa introdotta con il D.L. 75/2023, disponendo che: "I Presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi" integrando la norma con la precisione secondo cui "in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato."

In materia di pluricandidature, il legislatore dispone che "Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi".

La consecutività dei mandati

Inoltre, il legislatore – recependo i dubbi emersi nella pratica in relazione al corretto computo dei mandati necessari per far scattare la cosiddetta maggioranza qualificata – ha precisato che: "Si considera compiuto e rileva ai fini del computo, il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati."

Il che significa che, ad esempio, nel caso in cui tra più mandati dello stesso Presidente dovesse intervenire un commissariamento, la consecutività di tali mandati, ai fini della valutazione della maggioranza necessaria ai fini della sua elezione, non dovrà considerarsi interrotta.

Infine, sempre in materia di elezioni, il Decreto precisa che la summenzionata disciplina si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica nonché ai Presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli Enti di promozione sportiva paralimpica.

La Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

Il Decreto interviene poi sul testo della Riforma dello Sport inserendo il nuovo articolo 13-bis, rubricato "Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche".

L'obiettivo dichiarato della nuova norma è quello di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni alle Federazioni.

L'articolo in parola prevede l'istituzione di una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria (di seguito, la "Commissione").

Sede e composizione della Commissione

La Commissione ha sede in Roma e rappresenta l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali. Certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori trasmessi alle Federazioni per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.

La Commissione è un organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il Presidente dell'INPS e il Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria.

I poteri della Commissione

La norma fa salve le competenze della CONSOB sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati – con la quale si propone di avviare un'attiva forma di collaborazione – e prevede tutta una serie di poteri attributi alla Commissione, tra cui, a mero scopo esemplificativo: poteri di verifica sulla correttezza e la congruità dei documenti societari; poteri di verifica sulla documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni; poteri di richiedere dati e documenti contabili e societari; potere di richiedere alle società sportive professionistiche e alle Federazioni chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società , compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte; potere di effettuare, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società; potere di convocare i responsabili delle Federazioni e delle Leghe di riferimento, oltre ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni.

Altro potere particolarmente invasivo attribuito alla Commissione riguarda poi la possibilità di indicare alle società sportive le misure correttive e riparatrici, provvedendo, nei casi più urgenti, a indicare le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi.

Inoltre, la Commissione fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o società sportive professionistiche.

Infine, la Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

Le misure urgenti in materia di lavoro sportivo

Il Decreto non si limita a intervenire sulla materia delle elezioni federali e sul controllo della gestione economica finanziaria delle società sportiva ma prevede, all'articolo 3, alcune integrazioni anche sulla disciplina dei volontari sportivi, figure introdotte per la prima volta con la Riforma dello Sport.

Il Decreto interviene sull'articolo 29 della Riforma dello Sport, rubricato "Prestazioni sportive dei volontari", introducendo la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari.

Infatti, il comma 2 dell'articolo in parola disponeva che per le prestazioni dei volontari sportivi possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Era inoltre prevista la possibilità che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione, purché non superassero l'importo di 150 euro mensili.

Il nuovo testo della norma prevede invece la possibilità che "Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso."

Viene inoltre previsto che, per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Infine, viene precisato che "I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi, qualora erogati nell'area del dilettantismo, concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità  previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e dall'articolo 36, comma 6".

* * *

Dalla lettura del Decreto risulta un chiaro intento del legislatore di intervenire preventivamente sulle norme che regolano il funzionamento degli organi sportivi proprio in vista delle elezioni federali che faranno seguito ai prossimi Giochi Olimpici. Contestualmente, il legislatore è intervenuto su un tema assai delicato e discusso nel corso degli ultimi mesi, ossia la necessità di prevedere un organo indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

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