Intelligenza Artificiale e diritto d'autore: scenario normativo in Italia

Il contributo umano nelle opere create attraverso l'ausilio di strumenti di IA deve essere creativo rilevante e dimostrabile
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Il contributo umano nelle opere create attraverso l'ausilio di strumenti di IA deve essere creativo rilevante e dimostrabile

L'IA e i sistemi di IA

Il  Parlamento Europeo ha definito l'Intelligenza Artificiale ("IA") come l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività, che permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi, agendo verso un obiettivo specifico. Il computer, sempre secondo quanto pubblicato dal Parlamento Europeo, "riceve i dati (già preparati o raccolti tramite sensori, come una videocamera), li processa e risponde. I sistemi di IA sono capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia." 

La definizione data dalla  Treccani  di IA, invece, è più complessa essendo relativa alla disciplina che "studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono di progettare sistemi hardware e sistemi di programmi software atti a fornire all'elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana […], bensì di riprodurne o emularne alcune funzioni. Non vi è alcun motivo che impedisca a priori che talune (ma non tutte) prestazioni dell'intelligenza umana – per esempio la capacità di risolvere problemi mediante processi inferenziali – possano essere fornite anche da una macchina. Nel caso dell'emulazione, le prestazioni intelligenti sono ottenute utilizzando meccanismi propri della macchina, in modo da fornire prestazioni qualitativamente equivalenti e quantitativamente superiori a quelle umane."

L'IA appartiene alle tecnologie definite "general purpose technology"  ossia quelle tecnologie generali (come ad esempio l'elettricità o l'Information and Communication Technology - ICT) che, applicate e declinate nei diversi settori, caratterizzano un periodo storico e sono capaci di influenzarne l'intera economia, con ripercussioni rivoluzionarie su imprese e famiglie. 

L'IA, secondo il  Parlamento Europeo, può essere distinta a seconda della tecnologia di appartenenza: "intelligenza artificiale ristretta" (ANI o "Artificial Narrow Intelligence") e "intelligenza artificiale generale" (AGI o "Artificial General Intelligence"). 

Le tecnologie ANI, come i sistemi di riconoscimento di immagini e voce, ad esempio, vengono chiamate anche IA debole - "weak AI"; sono tecnologie addestrate su insiemi di dati specifici per eseguire compiti altrettanto specifici e operano in un ambiente predefinito. 

Le tecnologie di AGI, invece, note anche come "strong AI" e il cui sviluppo è apparso inizialmente moderato, sono state in un secondo momento oggetto di rapidi progressi tecnologici, tra cui lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni (noti anche come "Large Language Model" o "LLM"), che ne hanno cambiato radicalmente il potenziale. Una nuova ondata di tecnologie AGI con capacità generative - definite appunto come "general purpose AI" "foundation models" - viene addestrata su un ampio insieme di dati non etichettati (cioè non classificati) che possono essere utilizzati, semplicemente dandoli come "input" al sistema di IA, per scopi diversi. Detti "foundation models", resi accessibili agli sviluppatori attraverso l'interfaccia di programmazione delle applicazioni ("API") e tramite l'accesso open-source, sono oggi utilizzati come struttura di base da molte aziende per fornire servizi agli utenti finali.

Per comprendere esaustivamente l'impatto che l'IA con capacità generative può avere sulla normativa del diritto d'autore occorre senz'altro soffermarsi sui dati o meglio su quegli "input" che il sistema di IA riceve dall'utilizzatore (il cosiddetto "deployer") per consentire lo sfruttamento del sistema stesso per la creazione di un risultato autonomo (il cosiddetto "output").

La protezione del diritto d'autore nel mondo dell'IA: l'uso legittimo dell'input e la tutelabilità dell'output

Prima di entrare nel merito della tutelabilità delle opere create attraverso sistemi di IA, ripercorriamo le disposizioni della normativa italiana sul diritto d'autore della L. 22.4.1941 n.633 ("Legge sul Diritto d'Autore" o "LDA") che rilevano maggiormente per il legittimo utilizzo degli input nei sistemi di IA aventi capacità generative.

Secondo quanto disposto dalla LDA: (I) sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1 della LDA); i requisiti per ritenere proteggibile un'opera dell'ingegno, anche alla luce della considerevole giurisprudenza formatasi nel tempo, sono il gradiente di creatività  che deve possedere l'opera, intesa come originalità  (che esprime cioè la personalità dell'autore) e la novità, ossia l'opera deve possedere quegli elementi distintivi in grado di distinguere l'opera dalle altre; (II) sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera, senza che vi sia pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale (art.4 della LDA); (III) il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione  dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 6 della LDA).

Orbene, ai sensi della normativa sul diritto d'autore, l'utilizzo delle opere tutelate deve essere preventivamente autorizzato dall'autore  in quanto per addestrare il sistema di IA, le opere di terzi devono necessariamente essere riprodotte, anche solo temporaneamente e la riproduzione, ai sensi dell'art. 13 della LDA, rappresenta un diritto esclusivo riservato all'autore dell'opera dell'ingegno. 

L'addestramento del sistema di IA generativa tramite "opere protette" quali, ad esempio, testi letterali, immagini fotografiche protette, canzoni musicali, è pertanto consentito solo previa autorizzazione dell'autore o dell'avente diritto nel caso l'autore abbia legittimamente ceduto il diritto d'autore dell'opera di riferimento, fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione normativa, non vi sia una eccezione o limitazione al suddetto principio. 

Le eccezioni previste dalla normativa del diritto d'autore per la legittima riproduzione delle opere, anche in assenza di autorizzazione da parte del titolare del diritto sono: (i) l'eccezione di cui all'arti. 68-bis  LDA secondo cui sono legittimi, pur in assenza di autorizzazione, gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori; (ii) l'eccezione di text and data mining di cui all'art. 70-quater  LDA secondo cui sono appunto consentite ai fini dell'estrazione di testo e di dati le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso. Tale estrazione di testo e di dati è tuttavia consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato  dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati. 

Orbene, considerato che le eccezioni di cui sopra sono applicabili e interpretabili solo restrittivamente e che sembra davvero difficile sostenere che l'IA generativa di cui trattasi sia priva di un qualche rilievo economico, è possibile sostenere che per poter addestrare i sistemi di IA generativa è necessaria l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso, salvo che lo stesso non abbia esercitato il così detto meccanismo di  opt-out cioè non abbia espressamente riservato l'utilizzo in forza dell'eccezione di cui all'art. 70-quater  LDA sopra descritto.

L'AI Act europeo 

L'Artificial Intelligence Act ("AI Act") approvato lo scorso 13 marzo 2024 dal Parlamento Europeo, che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea1, menziona espressamente le eccezioni e limitazioni introdotte con la direttiva (UE) 2019/790 ("Direttiva Copyright") che consentono, a determinate condizioni, riproduzioni ed estrazioni effettuate da opere o altri materiali ai fini dell'estrazione di testo e di dati.

In particolare, sul punto, l'AI Act prevede che "qualsiasi utilizzo di contenuti protetti da diritto d'autore richiede l'autorizzazione del titolare dei diritti interessato, salvo se si applicano eccezioni e limitazioni pertinenti al diritto d'autore" e che proprio in base alle suddette eccezioni e limitazioni i titolari dei diritti hanno la facoltà di scegliere che l'utilizzo delle loro opere e di altri materiali sia da essi riservato per evitare l'estrazione di testo e di dati, salvo a fini di ricerca scientifica. Nel caso in cui il titolare si sia effettivamente riservato in modo appropriato l'utilizzo delle proprie opere e di altri materiali per evitare l'estrazione di testo e di dati, è necessario per i fornitori di modelli di IA ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, qualora intendano compiere l'estrazione di testo e di dati su tali opere (considerando 105).

Inoltre, quanto agli obblighi imposti ai fornitori di modelli di IA per finalità generali, l'articolo 53 dell'AI Act prevede espressamente l'obbligo di attuare una politica volta a rispettare il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti ad esso collegati e, in particolare, a individuare e rispettare, anche attraverso tecnologie all'avanguardia, una riserva di diritti da parte dei titolari ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online. Si tratta dell'eccezione del "text and data mining" di cui all'art. 4 comma 3 della Direttiva Copyright, recepito in Italia dall'art. 70-quater  LDA secondo cui ai fini appunto dell'estrazione di testo e di dati, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso salvo quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.

Già oggi a livello europeo pertanto, sebbene l'AI Act non sia ancora applicabile, la possibilità di addestrare sistemi di IA generativa mediante l'utilizzo di opere richiede l'autorizzazione a monte del titolare del diritto pena la violazione del diritto esclusivo di riproduzione. 

Sul punto, peraltro, è bene sottolineare il principio sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso Pelham ( C-476/17-Pelham) che ha riguardato proprio il diritto esclusivo di riproduzione - del produttore fonografico - nel caso di un "campionamento", cioè dell'utilizzo parziale dell'opera musicale riversata sulla registrazione fonografica mediante suo innesto all'interno di un'altra nuova opera musicale. Secondo la Corte di Giustizia, il suddetto "campionamento" o "sampling" del brano musicale per il suo innesto in una nuova e diversa opera musicale, richiede necessariamente il consenso dell'avente diritto del brano campionato in quanto il mancato consenso violerebbe i diritti di riproduzione che il produttore fonografico vanta sulla registrazione campionata. 

In applicazione del suddetto principio, non si può escludere che, quanto al legittimo uso dell'input nell'ambito di modelli di IA generativa, l'utilizzo (anche se parziale) di un'opera protetta per l'addestramento di modelli di IA generativa integri a tutti gli effetti un atto di riproduzione di detta opera protetta - e ciò in violazione dei diritti esclusivi di riproduzione - ogni qualvolta il risultato di detta operazione ("l'output") risulti identico o, in qualche modo, riconoscibile e/o riconducibile all'opera originariamente utilizzata per l'addestramento dei modelli di IA generativa.

Il DDL sull'IA in Italia

Il 23 aprile 2024 scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge n. 1066 ("DDL") contenente le norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale.

Fra le disposizioni del disegno di legge vi è la norma a tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale che, stante la sua attuale formulazione, già fa intendere come il contributo umano debba essere un elemento essenziale al fine di poter elevare a opera tutelabile dal diritto d'autore quella creata con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale. 

Lo stresso articolo 23 del disegno di legge, infatti, prevede espressamente che il contributo umano nelle opere create attraverso l'ausilio di strumenti di IA deve essere creativo, rilevante e dimostrabile.

I diritti fondamentali e la tutela dell'utente

L'approccio antropocentrico all'intelligenza artificiale emerge dall'art. 3 del DDL che prevede che l'utilizzo di questa nuova tecnologia avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dal diritto europeo e anche dei principi di trasparenza e proporzionalità dei processi, attendibilità e correttezza dei dati utilizzati per lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, con riferimento ai contenuti (siano essi testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici) prodotti da sistemi di intelligenza artificiale, le disposizioni del disegno di legge hanno quale obiettivo principale la tutela dell'utente, rendendo trasparente allo stesso che trattasi di contenuti creati con l'IA. Tale disposizione però non trova applicazione per tutti quei contenuti facenti parte di "un'opera o di un programma manifestatamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi".

L'articolo 23 del disegno di legge, infatti, prevede espressamente che per i contenuti informativi completamente generati ovvero anche parzialmente modificati o alterati in modo tale da presentare come reali dati, atti e informazioni che invece non lo sono, deve essere reso chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti che si tratti di contenuto creato con l'intelligenza artificiale e ciò a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore. 

Tutela autorale dell'opera digitale: il caso della scenografia di Sanremo

Tra le pronunce italiane che rilevano maggiormente in tema di protezione del diritto d'autore di opere create attraverso l'uso di specifiche tecnologie, è importante segnalare il caso che ha visto l'autrice di un'immagine digitale utilizzata como sfondo del Festival di Sanremo nel 2007 e la RAI con riferimento al quale, lo scorso 16 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha riconosciuto proteggibile ai sensi del diritto d'autore l'immagine digitale raffigurante un fiore, utilizzata dalla RAI come scenografia di Sanremo senza l'autorizzazione dell'autrice della stessa. 

Nel giudizio di cui sopra, la RAI aveva lamentato il fatto che l'opera - una immagine digitale, a soggetto floreale - fosse stata dalla Corte d'Appello erroneamente qualificata come opera dell'ingegno nonostante la stessa fosse una immagine generata da un software e, pertanto, non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice. Secondo la RAI, la pretesa autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer ( e ciò proprio come il "deployer" di un sistema di IA generativa da l'input al sistema per la successiva creazione del risultato in maniera autonoma da parte del sistema di AI generativa).

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'ammissione dell'autrice di aver utilizzato un software per generare l'immagine è pur sempre compatibile con l'elaborazione di un'opera dell'ingegno con un tasso di creatività che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore. Secondo la Suprema Corte, infatti, si sarebbe reso necessario un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l'utilizzo dello strumento tecnologico avesse assorbito l'elaborazione creativa dell'autrice che se ne era avvalsa.

Sulla base di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha così stabilito che l'uso di un software non esclude il carattere creativo dell'opera dell'ingegno ma richiede uno scrutinio del tasso di creatività maggiormente rigoroso con il conseguente riconoscimento della tutela autorale a favore della persona che si è servita dello strumento tecnologico ogni qualvolta all'esito di tale accertamento di fatto, venisse ritenuto prevalente l'apporto umano rispetto a quello della macchina.

Conclusioni

Il sistemi di IA generativa possono essere sviluppati o addestrati solo se le opere utilizzate per tale sviluppo o addestramento sono state oggetto di una apposita autorizzazione da parte dei titolari dei diritti sulle stesse. In mancanza, si corre il rischio della violazione della normativa di diritto d'autore sotto il profilo dell'illecita riproduzione dell'opera dell'ingegno. 

Le novità normative sull'IA sembrano inserirsi nel solco della giurisprudenza sopra richiamata, nonché nella visione antropocentrica della tutela delle opere create attraverso sistemi di IA, dal momento che richiedono necessariamente che vi sia un contributo umano creativo, rilevante e soprattutto dimostrabile.

Footnote

1. L'AI Act sarà pienamente applicabile, in via generale, dopo 2 anni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vi sono alcune disposizioni che entreranno in vigore già 6 mesi dopo la pubblicazione, mentre altre saranno efficaci 36 mesi dopo la pubblicazione
 

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