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8 August 2024

Tribunale Di Milano: Condannati Gli Editori Di Rassegne Stampa Al Risarcimento Del Danno Per La Pubblicazione Di Articoli A Riproduzione Riservata

principali operatori italiani nel settore dei media, attivi nelle aree di business stampa, radio, pubblicità e digitale, hanno agito ai sensi degli artt. 7 e 38 della Legge n. 633 del 1941 (in seguito, "l.d.a.").
Italy Media, Telecoms, IT, Entertainment
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Con sentenza n. 6069/2024, pubblicata il 14.06.2024, il Tribunale di Milano torna sul tema della libera riproducibilità degli articoli in altre forme di pubblicazioni.

Le domande

I principali operatori italiani nel settore dei media, attivi nelle aree di business stampa, radio, pubblicità e digitale, hanno agito ai sensi degli artt. 7 e 38 della Legge n. 633 del 1941 (in seguito, "l.d.a.") evidenziando la titolarità, in qualità di editori dei periodici e dei giornali da essi rispettivamente editi, dei relativi diritti di utilizzazione economica, che si estendono a tutta l'opera nonché a ciascuna delle parti di essa, e deducendo l'illiceità delle attività di archiviazione, riproduzione e commercializzazione impiegate dalle società convenute nella realizzazione e nella messa a disposizione dei loro clienti delle rassegne stampa, con riferimento agli articoli di proprietà delle attrici, o quantomeno a quelli soggetti a riserva di riproduzione e non a contenuto economico, politico, religioso.

Non pertinente risulterebbe a parere delle attrici il dettato dell'art. 65 l.d.a., a mente del quale «Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la e il nome dell'autore, se riportato». La menzionata norma dovrebbe infatti ritenersi inapplicabile nelle ipotesi in cui il mezzo utilizzato per la ripubblicazione sia tale da supportare un messaggio in modo permanente e duraturo e dunque con carattere di documentazione e non di informazione.

Le parti attrici hanno inoltre sostenuto che l'art. 65 l.d.a. debba essere letto alla luce del diritto degli editori di giornali ad un compenso per la redistribuzione digitale dei loro contenuti, diritto espressamente riconosciuto dalla Direttiva Copyright 2019/790 del 17.4.2019, in applicazione della quale è stato introdotto l'art. 43 bis l.d.a.

Hanno chiesto dunque l'adozione di inibitoria a carico delle parti convenute in relazione alla prosecuzione dell'uso, detenzione, archiviazione, comunicazione al pubblico, distribuzione, offerta, commercializzazione, o qualsiasi altro sfruttamento economico degli articoli a riproduzione riservata della stessa natura, così come di articoli non a carattere politico, economico o religioso, con conseguente condanna al risarcimento del danno.

La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di parte attrice - conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, che si è occupata delle rassegne stampa prima nella sentenza 20410/06 nonché più recentemente nell'ordinanza 1651/23 – sul presupposto che l'art. 65 l.d.a. consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazioni degli articoli, per la considerazione della attualità dei medesimi, facendo eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne sia riservato la riproduzione o l'utilizzazione.

Ciò va affermato nell'inquadramento generale dell'espresso riconoscimento della liceità dell'attività di redazione di rassegne stampa mediante citazione di articoli di giornale, beninteso nel rispetto delle regole di correttezza professionale, secondo cui sono lecite le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la finalità di lucro sia ininfluente, in quanto non considerata nella disposizione dell'art. 65 l.d.a., ma solo nel secondo comma dell'art. 101 l.d.a., che prevede una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni ovvero di giornali o altri periodici, consistente nella indebita riproduzione di informazioni e notizie fatta con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica, espressione questa che costituisce una specificazione di quei mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale ai quali si richiama più genericamente l'art. 2598 c.c.

Il Tribunale ha infine chiarito che l'attività di archiviazione dei contenuti protetti dai diritti esclusivi, diversa e ulteriore rispetto alla mera riproduzione degli articoli, realizza l'offerta di un prodotto editoriale non limitato alla stretta attualità e che consiste nella predisposizione e offerta di una documentazione giornalistica - definita come approfondita in senso verticale - che si pone in diretto contrasto con i servizi di archivio storico offerti dagli editori. Tali archivi storici permettono infatti alla clientela di consultare gli articoli anche a distanza di tempo, quando cioè non sarebbero più reperibili nelle edicole, in diretta concorrenza con servizi di archivio simili offerti dagli editori ai propri abbonati e destinati non già a fini puramente informativi ma anche a scopi di documentazione, estranei questi ultimi all'ambito di operatività dell'art. 65 l.d.a.

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