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8 August 2024

L'AI Act Pubblicato In Gazzetta Ufficiale: Le Tempistiche E Il Percorso Di Adeguamento

Il 12 luglio 2024 segna un importante passo avanti nella regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale dato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea...
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Il 12 luglio 2024 segna un importante passo avanti nella regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale dato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea (GUUE) del Regolamento n. 1689 del 13 giugno 2024. Questo importante momento pone l'Europa all'avanguardia nella sfida posta dall'AI e offre l'occasione per ripercorre le tappe che seguiranno all'entrata in vigore e le tempistiche per l'adeguamento dei soggetti destinatari dei nuovi obblighi in materia di IA.

Gli obiettivi e i principi chiave dell'AI Act 

Promuovendo l'utilizzo di sistemi sicuri, affidabili e responsabili nonché proteggendo e tutelando i diritti fondamentali delle persone fisiche, l'AI Act fornisce finalmente un framework normativo in risposta al fenomeno dirompente dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite. 

Come ormai noto, l'AI Act adotta infatti un approccio basato sul rischio, differenziando tra sistemi a rischio alto e inaccettabile, e stabilisce criteri per la conformità dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico. In tal senso, per ciascuna categoria vengono previsti diversi requisiti e adempimenti che fornitori e deployer dei sistemi di IA dovranno oggi rispettare per non incorrere in violazioni del diritto europeo. 

Per rafforzare la leadership dell'UE in materia di IA sicura e affidabile, è stato infatti istituito all'interno della Commissione dell'Unione Europea l'Ufficio per l'IA con funzioni di garanzia dell'attuazione coerente della nuova normativa tra gli Stati Membri e far rispettare di ausilio per la Commissione nella corretta applicazione della legge sull'AI.

La versione dell'AI Act pubblicata in GUUE contiene delle novità, non a livello definitorio ma di chiarezza di alcuni articoli, come l'art. 111 intitolato “Sistemi di intelligenza artificiale già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di intelligenza artificiale di uso generale già immessi sul mercato”. Di rilevanza è, all'interno di tale norma, l'introduzione di date di scadenza definite per i sistemi AI ad alto rischio e già in uso.

Quali tempistiche per l'adeguamento da parte dei soggetti destinatari dell'AI Act? 

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, l'AI Act entrerà in vigore definitivamente in data 2 agosto 2024. 

In via generale, l'applicazione del Regolamento si avrà soltanto a partire dal 2 agosto 2026, ossia al decorso di ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, l'AI Act prevede, in via del tutto eccezionale, una scaletta progressiva per l'inizio di operatività di alcuni specifici capi e disposizioni in base a quanto previsto dall'art 113; e infatti: 

  1. I capi I e II (definizioni e pratiche vietate) si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025 (l'anticipazione dell'efficacia di tali disposizioni è giustificata, alla luce del Considerando 179, “tenuto conto del rischio inaccettabile associato all'uso dell'IA in determinati modi”). 
  2. Il capo III, sezione 4 (autorità di notifica designate dagli stati membri), il capo V (modelli di AI per finalità generali), il capo VII (banca dati UE per i sistemi ad alto rischio), il capo XII (sanzioni) e l'art. 78 (riservatezza dei dati trattati in conformità al regolamento) si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'art. 101 (sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali). 
  3. L'art. 6, paragrafo 1 (classificazione dei sistemi ad alto rischio), e i corrispondenti obblighi di cui al Regolamento, si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.

Riesame e aggiornamento del Regolamento 

Sono state poi dettate tempistiche precise sui passaggi successivi alla pubblicazione in Gazzetta dell'AI Act: il Considerando 174 sancisce infatti che in considerazione dei “rapidi sviluppi tecnologici e le competenze tecniche necessarie per applicare efficacemente il presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare e riesaminare il presente regolamento entro il 2 agosto 2029 e successivamente ogni 4 anni e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio”. 

Un'altra tappa è rappresentata dal 2 agosto 2028, data entro la quale e a partire della quale per quattro anni la Commissione “dovrebbe” valutare e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio la necessità di modificare l'elenco delle voci relative ad aree ad alto rischio (Allegato III), i sistemi di AI per gli obblighi di trasparenza, l'efficacia del sistema di supervisione e governance e i progressi nello sviluppo dei risultati di normazione sullo sviluppo efficiente dal punto di vista energetico.

Entro tale data, inoltre, per tre anni, la Commissione “dovrebbe” valutare anche l'impatto ed efficacia dei codici di condotta volontari in vista della promozione dell'applicazione dei requisiti previsti per i sistemi ad altro rischio. Da tali scansioni temporali risulta, dunque, l'attenzione della Commissione nel monitoraggio degli sviluppi in materia. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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