In data 23 dicembre 2016, Banca d'Italia ha integrato il
regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (il
"Regolamento") con cui, inter alia,
viene data attuazione all'art. 46-ter del d.lgs. n. 58/1998
("TUF"), introdotto con l'art. 17
del D.L. n. 18/2016, come convertito in legge, (il
"Decreto"), che stabilisce le condizioni
in base alle quali i Fondi di Investimento Alternativi UE (i
"FIA UE") possono svolgere
attività di investimento in crediti in Italia, sia sotto
forma di erogazione diretta di finanziamenti che di acquisto
crediti.
Il Regolamento è entrato in vigore il 5 gennaio 2017.
Al fine di esaminare le disposizioni di attuazione dell'art.
46-ter del TUF introdotte con il Regolamento, si riporta di seguito
un breve recap della disciplina generale relativa alla concessione
di finanziamenti da parte dei FIA (compresi quelli italiani) come
prevista dal TUF a seguito delle modifiche apportate dal
Decreto.
Il quadro normativo di riferimento
Il Decreto, come noto, ha introdotto alcune modifiche al TUF, al fine di disciplinare:
- l'attività di investimento in crediti da parte di FIA Italiani (art. 46-bis TUF) sotto forma di erogazione diretta di finanziamenti (potendo già tali FIA svolgere attività di acquisto crediti);
- l'attività di investimento in crediti da parte di FIA UE in Italia (art. 46-ter TUF), sia sotto forma di erogazione diretta di finanziamenti che di acquisto crediti.
Il Decreto ha inoltre introdotto l'art. 46-quater TUF, recante altre disposizioni applicabili in tema di FIA Italiani e di FIA UE in Italia.
Erogazione diretta di crediti da parte di Fondi di Investimento Alternativi Italiani (i "FIA Italiani")
Con l'introduzione dell'art. 46-bis TUF, il legislatore
definitivamente chiarito che i FIA Italiani possano svolgere, oltre
che attività di acquisto di crediti – a cui erano
già ammessi - anche attività di erogazione diretta di
finanziamenti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di
soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del TUF e
delle relative disposizioni di attuazione.
Con l'inserimento di tale previsione, il legislatore ha quindi
finalmente attuato il processo di estensione
dell'operatività dei FIA Italiani iniziato già
nel 2014, con la legge n. 116/2014, con cui si era provveduto ad
integrare la definizione di "Organismo di investimento
collettivo del risparmio" di cui all'art. 1, lett. k) del
TUF ("OICR"), prevedendo che gli OICR
possono investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul
patrimonio dell'OICR stesso. Con il Decreto, il legislatore ha
ribadito l'ammissibilità dell'erogazione diretta di
crediti da parte di FIA Italiani specificando però che tale
attività può essere svolta solo a favore di soggetti
diversi dai consumatori nonché definendo la disciplina ad
essi applicabile.
Infatti, sempre con riferimento ai FIA Italiani che svolgono
attività di erogazione diretta di crediti, il nuovo art.
46-bis del TUF chiarisce che agli stessi fondi si applica il
medesimo quadro regolamentare vigente per le altre categorie di
OICR, ed in particolare:
- le norme contenute nel Regolamento; e
- il regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, emanato con il decreto n. 30 del 5 marzo 2015 (il "Decreto MEF").
In considerazione di quanto sopra, l'OICR di credito:
- investe il proprio patrimonio in crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'OICR;
- è necessariamente un Fondo di Investimento Alternativo ("FIA");
- può essere gestito solo da gestori di FIA ("GEFIA") autorizzati ed iscritti nell'apposita sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia;
- non può avere durata superiore a quella dei crediti in cui è investito il proprio patrimonio;
- può essere solo un FIA di tipo chiuso e
L'erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia
Con l'articolo 46-ter TUF e le relative disposizioni
attuative di cui al Regolamento, anche i FIA UE possono ora
svolgere in Italia l'attività di (i) erogazione diretta
di finanziamenti e (ii) acquisto di crediti.
Il Regolamento, in linea con l'articolo 46-ter TUF, prescrive
che i gestori che gestiscono OICR di credito UE che intendono
operare in Italia, investendo in crediti a valere sul proprio
patrimonio, comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia,
mediante una comunicazione preventiva, almeno 60 giorni prima di
poter iniziare ad operare (la
"Comunicazione"). Con il Regolamento,
inoltre, sono state dettagliate le informazioni che dovranno essere
inserite nella Comunicazione, nonché i documenti che
dovranno essere prodotti unitamente alla stessa.
A seguito della Comunicazione, la Banca d'Italia
valuterà, in particolare, il ricorrere delle seguenti
condizioni:
- il FIA UE deve essere istituito ed operare in maniera compliant con le disposizioni contenute nella direttiva n. 2011/61/UE e nel regolamento europeo n. 231/2013 (il regolamento 213/2013/EU e la direttiva 2011/61/UE di seguito "Normativa AIFM");
- il FIA UE, autorizzato dall'Autorità del proprio Stato Membro di origine, deve essere gestito da un gestore autorizzato e vigilato da un'autorità dello Stato Membro dell'Unione Europea ai sensi della Normativa AIFM ("GEFIA UE");
- il GEFIA UE deve avviare le procedure necessarie ed assolvere agli adempimenti connessi con la possibilità di poter operare in uno Stato Membro diverso dal proprio Stato Membro di origine (cd. passporting);
- il FIA UE deve essere autorizzato ad investire in crediti nel proprio Stato Membro di origine e, quindi, a svolgere l'attività di direct lending a valere sul proprio patrimonio;
- il FIA UE deve essere di tipo chiuso ed operare secondo schemi analoghi a quelli predefiniti dalla normativa italiana per i FIA autorizzati in Italia che investono in crediti;
- le norme applicabili nello Stato Membro di origine del FIA UE impongono adempimenti equivalenti a quelli contenuti nelle norme del TUF, del Regolamento e del Decreto MEF per i FIA di credito italiani; ciò vale in particolare per gli aspetti connessi con (i) il contenimento e il frazionamento del rischio e (ii) i limiti di leva finanziaria.
La Banca d'Italia, qualora a seguito della valutazione
complessiva del FIA UE riscontrasse delle criticità,
può avviare un procedimento istruttorio entro 30 giorni
dalla ricezione della Comunicazione, volto all'eventuale
emanazione di un provvedimento di divieto nei confronti del FIA UE
istante e, così, impedire l'avvio
dell'operatività in Italia.
Al trascorrere dei sessanta giorni dall'avvenuta Comunicazione,
e sempre nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia non abbia
emanato alcun provvedimento di divieto, gli OICR possono procedere
con l'erogazione di crediti.
Occorre da ultimo evidenziare che, sulla base del quadro normativo
delineato dall'art. 46-ter del TUF e dal Regolamento, la
suddetta comunicazione preventiva è ulteriore e differente
rispetto a quanto ad oggi richiesto dalla Normativa AIFM, e
relative norme italiane di attuazione, ai GEFIA UE (i) per
l'avvio dell'operatività di gestione in Italia,
oppure, (ii) per la commercializzazione in Italia di quote o azioni
di FIA UE.
L'operatività dei FIA nel quadro regolamentare e fiscale vigente
Nel contesto della nuova operatività soprattutto dei FIA
UE, si riportano di seguito alcuni ulteriori spunti preliminari
relativi all'applicazione delle disposizioni di trasparenza ed
al regime fiscale relativo alle operazioni di finanziamento
eseguite in Italia da FIA UE.
Si segnala in primo luogo che il nuovo articolo 46-quater del TUF,
così come confermato dal Regolamento, introduce taluni
specifici adempimenti con particolare riferimento alle vigenti
disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti con i clienti di cui al Dlgs. N. 385/1993
("TUB") .
In applicazione delle richiamate norme del TUB, anche i FIA
italiani e i FIA UE di credito che operano in Italia devono
assicurare il rispetto del Provvedimento del 29 luglio 2009 s.m.i.
della Banca d'Italia concernente le "Disposizioni sulla
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari". A tal riguardo, si precisa che gli adempimenti
ivi richiamati attengono principalmente alle disposizioni in
materia di:
- pubblicità e informativa precontrattuale;
- fogli informativi, documento di sintesi e contratti;
- indicatori sintetici di costo;
- comunicazioni periodiche alla clientela.
Inoltre, come a suo tempo già comunicato dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 8 comma 1-bis del TUF, ciascun FIA di credito che opera in Italia deve:
- registrarsi e partecipare alla Centrale Rischi, ovvero il sevizio centralizzato dei rischi gestito dalla Banca d'Italia;
- procedere, nel rispetto delle disposizioni regolamentari emanate dalla stessa Banca d'Italia e relative tempistiche, con le opportune comunicazioni alla Centrale Rischi con riferimento ad ogni singolo rapporto di credito.
Si rappresenta, altresì, che la Banca d'Italia
può valutare, per i FIA UE di credito che saranno ammessi ad
operare in Italia, l'applicazione di ulteriori disposizioni
dirette a prevedere la loro partecipazione alla Centrale Rischi,
magari per il tramite di altri intermediari finanziari ex articolo
106 TUB o banche autorizzate.
Infine, è bene ricordare che i FIA di credito rientrano
nella più ampia definizione di organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) di cui all'art. 17 bis del
D.P.R. n. 601/1973 e si precisa che le operazioni di finanziamento
eseguite in Italia dal FIA UE sono idonee, qualora voluto dalle
parti, ad essere soggette al regime dell'imposta sostitutiva
(0,25% dell'importo del finanziamento), a condizione che il
prestito sia erogato in Italia ed abbia una durata superiore a 18
mesi.
Se il finanziamento è soggetto a imposta sostitutiva dello
0,25%, lo stesso e le relative garanzie sono esenti da ogni imposta
di registro, di bollo, ipotecarie e catastali o tasse di
concessione governativa altrimenti applicabili.
Inoltre, nessuna ritenuta d'acconto dovrebbe essere applicabile
sugli interessi corrisposti a condizione che:
- tali finanziamenti sono offerti ad imprese italiane con una scadenza contrattuale superiore a 18 mesi; e
- sono concessi da investitori istituzionali, tra i quali si ritiene possano rientrare i FIA in quanto soggetti sottoposti a vigilanza e residenti/con sede in una "giurisdizione white list"; e
- a condizione che l'operazione di finanziamento in questione risulti conforme alle leggi italiane in materia di concessione di finanziamenti.
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