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9 August 2024

L'esperimento della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ritenuta condizione di procedibilità della domanda

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 11556 del 18 giugno 2024, ha stabilito che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all'applicazione dell'art.
Italy Litigation, Mediation & Arbitration
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Il Tribunale di Torino con sentenza n. 11556 del 18 giugno 2024, ha stabilito che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all'applicazione dell'art. 5 bis d.lgs 28/2010 che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese.

Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 3019/2024 ha affermato che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria determina l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese.

Nella fattispecie, parte attrice si opponeva al decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare oltre 33mila euro a titolo di saldo debitorio di due rapporti bancari risalenti nel tempo, eccependo la prescrizione del credito e in ogni caso la sua esistenza. La banca, dal canto suo, si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Alla prima udienza il giudice assegnava alla creditrice termine per introdurre la mediazione obbligatoria ex artt. 5 e 5bis d.lgs. 28/2010. Successivamente, veniva dato atto che la procedura non era stata esperita e veniva, quindi, fissata la discussione orale.

All'udienza, il giudice rileva innanzitutto che “Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all'applicazione dell'art. 5-bis d.lgs. 28/2010, che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese”. Per cui dichiara improcedibile la domanda proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo ponendo le spese “a carico di parte opposta che con il ricorso monitorio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato l'improcedibilità”.

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