Il dumping (dall'inglese "dump", "scaricare") è una politica commerciale attuata dalle imprese attraverso l'introduzione, in un determinato mercato, di prodotti a un prezzo "artificioso" e notevolmente inferiore rispetto a quello praticato nel paese di origine, il che può essere la conseguenza di diversi fattori, come la presenza di sussidi pubblici, oppure la sovrapproduzione di specifici beni in un'area geografica (da cui la scelta di venderne l'eccedenza in un altro paese).
Il dumping: tipologie e misure di difesa commerciale
In presenza di una condotta di dumping e dei connessi effetti nocivi per la concorrenza, gli organi europei1 e quelli nazionali, ciascuno per i profili di competenza, dopo avere valutato la sotto-quotazione dei prezzi effettivamente praticati – da esaminarsi a livello di "prodotti simili" e/o della stessa filiera – possono attivare specifiche misure di difesa commerciale, ad esempio l'imposizione di dazi, finalizzate ad arginare l'importazione dei prodotti stranieri.2,3
Nel corso degli anni, il fenomeno del dumping si è manifestato in diversi settori dell'economia (ambientale, monetario, fiscale, sociale ...), assumendo connotati peculiari a seconda della gravità della condotta, degli effetti concretamente prodotti e della loro intensità (si parla, in proposito, di dumping sporadico, dumping permanente, etc.).
Il dumping predatorio
Di queste ipotesi, la più rilevante è probabilmente quella del c.d. dumping predatorio, che si verifica quando la vendita sottocosto di un prodotto – cioè la vendita ad un prezzo particolarmente basso, tale da non apparire (almeno nell'immediato) remunerativo per l'offerente e per ciò stesso idonea a porre in difficoltà i concorrenti che praticano un prezzo più elevato – ha lo scopo di danneggiare i competitor e di acquisire una quota di mercato sempre maggiore, così da consentire all'impresa che la pratica di neutralizzare la concorrenza e di sfruttare il potere monopolistico ottenuto per incrementare (in futuro) i prezzi di vendita.
Ma la vendita sottocosto non è sempre sinonimo di dumping predatorio.
Vendita sottocosto: quando diventa dumping predatorio?
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più accreditato, da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 2980 del 7 febbraio 2020, le previsioni normative che regolano la vendita sottocosto (cfr. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successivo D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218) devono essere lette in combinato disposto con il principio cristallizzato all'art. 41 della Costituzione, in virtù del quale le scelte compiute da una impresa in materia di prezzi si presumono lecite salvo rigorosa prova contraria, trattandosi di decisioni ampiamente discrezionali e connesse al fisiologico rischio imprenditoriale.
Il pregiudizio che le norme di settore intendono evitare riguarda esclusivamente quei profili di "utilità sociale" elevati dalla disposizione costituzionale a limite della libertà d'impresa, dovendosi per l'accertamento della condotta predatoria – nell'ottica del contemperamento di eventuali interessi contrapposti – tenere conto solo di quei comportamenti che potrebbero danneggiare il buon funzionamento del mercato e la pertinente tutela degli operatori e dei consumatori che vi operano.
La semplice pretesa di un concorrente a non essere "pregiudicato" nel settore commerciale in cui è attivo non rappresenta un interesse sufficiente a qualificare una politica sui prezzi, anche se maggiormente aggressiva rispetto quella solitamente praticata da una impresa, in termini di predatorietà o aggressività.
L'esclusione dal mercato degli imprenditori rivali attraverso lo strumento della vendita sottocosto può dunque integrare gli estremi del dumping predatorio solamente quando ciò avvenga attraverso condotte illecite e anticoncorrenziali; condotte tra le quali non è possibile ricondurre a priori la vendita sottocosto, specie se si considera l'effetto favorevole che essa produce sui consumatori (sino a quando non giunge la totale soppressione della concorrenza ed il successivo innalzamento dei prezzi) e l'esistenza di numerose altre pratiche più aggressive e meno trasparenti.
In conclusione, vendita sottocosto e/o a prezzi non immediatamente remunerativi e dumping predatorio non sono fattispecie coincidenti. Al contrario, la loro sovrapposizione (o meglio, identificazione) può verificarsi esclusivamente nei casi in cui la decisione di vendere sottocosto sia assunta da una impresa in posizione dominante per eliminare ogni forma di concorrenza residua (rafforzando la posizione monopolistica), così da avverare un illecito antitrust e una grave violazione delle norme di buona fede tipizzate dall'articolo 2958 c.c.
Footnotes
1. La normativa principale in materia è contenuta nel Regolamento (UE) 2016/1036 dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione Europea.
2. CGUE, Sez. IV, C-439/20 P e C-441/20 P, secondo la quale i regolamenti che istituiscono un dazio, nonostante il loro carattere normativo, possono comunque riguardare direttamente e individualmente i produttori e gli esportatori di un determinato prodotto nel caso in cui ad essi venga attribuita la commissione di pratiche di dumping.
3. CGUE, Sez. III, C‑517/22 P; CGUE, Grande Sezione, C‑361/14 P, per quanto riguarda l'istituzione di dazi antidumping definitivi, la Commissione Europea (soggetto competente in materia) è tenuta a rispettare i principi che disciplinano l'applicazione della legge nel tempo in maniera estremamente rigorosa. Questi ultimi impongono l'applicazione delle norme sostanziali in vigore all'epoca dei fatti controversi anche nel caso in cui dette norme non siano più in vigore al momento dell'adozione di un atto/provvedimento da parte dell'Unione, a condizione tuttavia che la pertinente base giuridica dell'atto/provvedimento sia ancora in vigore al momento di tale adozione. Allo stesso modo, l'abrogazione dei dazi antidumping non osta a che si proceda, nell'ambito di un recupero a posteriori effettuato dopo la data di entrata in vigore di un determinato regolamento, alla loro riscossione nei confronti di importazioni che erano assoggettate a tali dazi prima della loro abrogazione (CGUE, Sez. IX, C-412/22).
Originally published 13 Dicembre 2024
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