Prima di avviare un procedimento legale nei confronti di una controparte, uno dei primi quesiti che un avvocato deve porsi è se e come la relativa sentenza possa trovare esecuzione all'interno del paese in cui si trovano i beni del convenuto.

Al momento, la procedura di esecuzione di una sentenza in Inghilterra e Galles dipende dal luogo in cui è stato instaurato il giudizio. Se tale luogo è l'Italia, quindi uno stato membro dell'Unione Europea, le regole che governano l'esecutivitá sono le seguenti:

I. il Regolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (piú comunemente nota come Convenzione di Bruxelles) per quanto riguarda le decisioni relative a giudizi iniziati dopo il 10 gennaio 2015 oppure,

II. il Regolamento comunitario 44/2001 relativo alla giurisdizione ed esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale (per giudizi iniziati prima del 10 gennaio 2015) oppure,

III. il Regolamento comunitario 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Lo scopo di tali normative è quello di facilitare i meccanismi di riconoscimento e di esecutivitá dei giudizi in Europa. L'effetto pratico è che un provvedimento giudiziale emanato da un giudice di uno Stato membro possa essere riconosciuto come efficace anche dal giudice di un altro Stato membro, senza che sia necessario invocare procedure speciali, rendendo il regime stesso di esecutivitá delle sentenze piú scorrevole, veloce ed economico. Inoltre, i motivi di ricorso e di appello sono ridotti, conferendo ulteriore certezza e definitivitá al giudizio.

L'abbandono dell'Unione Europea da parte dell'Inghilterra in che modo condizionerá la capacitá di un soggetto italiano di far valere una sentenza italiana in Inghilterra? In questa fase iniziale è difficile ancora capire con certezza cosa succederá, tuttavia è probabile che l' European Communities Act 1972 possa essere abrogato e che la Convenzione di Bruxelles e altri regolamenti europei cessino di avere effetto nel Regno Unito. Con quali atti verranno sostituiti sará stabilito attraverso negoziazioni con l'Europa, ma la soluzione piú ovvia è senza dubbio quella di ripristinare il regime in vigore prima che il Regno Unito entrasse a far parte dell'Unione Europea.

Prima della Convenzione di Bruxelles, i meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze erano disciplinati dal common law inglese e dai trattati bilaterali precedenti alla Convenzione, entrati in vigore per effetto del Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933. La legge del 1933 disciplina anche l'esecutivitá delle sentenze emanate, tra gli altri, in Jersey, India e Canada sulla base di un procedimento consolidato. Tale procedimento è piú rapido, certo e dinamico di quello inglese basata sulla common law (che richiedebbe invece l'instaurazione di un nuovo giudizio).

Fortunatamente per i nostri colleghi e clienti italiani, l'Italia (insieme con l'Austria, la Francia, la Germania, la Norvegia e i Paesi Bassi) è firmataria della legge. Di conseguenza, le sentenze emesse dai Tribunali italiani post-Brexit, potranno comunque essere riconsociute ed azionate in maniera conforme alla disciplina esistente, indipendentemente dal fatto che l'Inghilterra sia ancora in grado di negoziare con con l'Unione Europea o meno.

Se state pensando di avviare un procedimento giudiziale nei confronti di una societá inglese per un debito di questa nei confronti di un cliente italiano, ma temete che la relativa sentenza possa poi non essere eseguita facilmente, il nostro messaggio è quello di 'keep calm and carry on' (stare tranquilli e andare avanti); esiste una soluzione testata e sicura.

Se avete già ottenuto un provvedimento da un giudice italiano, il consiglio è di affrettarsi a chiederne il riconoscimento nel Regno Unito per ottenerne l'esecuzione fintanto che la Convenzione di Bruxelles è ancora in vigore.

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