L'export di macchinari ed impianti industriali è uno degli elementi portanti dell'economia del nostro paese, ed una delle eccellenze del made in Italy.

Tra gli strumenti contrattuali disponibili per gli imprenditori italiani che operano sui esteri vanno annoverati senza dubbio il contratto-tipo ICC ("Model International Sale Contract - Manufactured Goods)", e le condizioni generali predisposte da Orgalime, la federazione che rappresenta 34 associazioni delle aziende della meccanica, elettromeccanica, elettronica e articoli in metallo di 22 paesi europei.

Le General Conditions Orgalime

La prima edizione delle Condizioni Generali Orgalime per i contratti di vendita (contrassegnata dalla sigla S 1992) è stata adottata nel 1992, ed ha avuto larghissima diffusione. Una prima revisione è stata realizzata con le S 2000, e di recente è stata adottata la nuova edizione contrassegnata con la sigla S 2012.

Pur essendo destinate per un impiego quanto più possibile trasversale le GC Orgalime riflettono in numerosi punti principi vigenti nei sistemi di common law e nel diritto inglese.

Alla clausola 10 (9 nel testo del 2000) relativa a consegna e trasferimento del rischio si è ribadito il richiamo agli Incoterms, ma le condizioni ExWorks (Franco Fabbrica) sono state sostituite dalle FCA Free Carrier, con la conseguenza che in mancanza di accordi specifici il venditore provvede a sdoganare la merce per l'esportazione.

La previsione tiene conto delle modifiche apportate agli Incoterms nella edizione 2010, nelle quali (malgrado la proposta di eliminazione pervenuta da qualche Comitato) la regola Ex Works (molto familiare agli operatori italiani) è stata lasciata immutata, accompagnata però dal suggerimento di farne uso solo nei contratti di contenuto puramente domestico, essendo  più appropriata la regola Free Carrier (FCA) in quelli internazionali.

Le penali per il ritardo

E' stata confermata l'impostazione che prevede l'applicazione di penali calcolate in percentuale rispetto al prezzo: la penale è pari allo 0,5% del prezzo, ed è dovuta per ogni settimana di ritardo; la novità è che nelle S 2012 essa scatta all'inizio di ogni settimana, con la conseguenza che è dovuta anche qualora la consegna venga eseguita entro la settimana.

Confermata anche l'impostazione che fissa un limite massimo dei danni da ritardo pari al 7,5% del prezzo, mentre il risarcimento complessivo dovuto al compratore per l'eventualità in cui il venditore non sia in grado di eseguire la consegna entro il termine massimo, ed il contratto venga risolto, è pari al 15%.

La disciplina contenuta nelle CG Orgalime in materia di danni da ritardo merita qualche approfondimento.

Innanzitutto, c'è una differenza significativa tra la penale prevista per il ritardo nella consegna, ed i danni dovuti qualora il contratto sia invece risolto.

Nel primo caso la clausola 14 stabilisce che "the purchaser shall be entitled to liquidated damages from the date on which delivery should have taken place". Si fa riferimento dunque ai liquidated damages elaborati nei sistemi di common law, dove tradizionalmente si distingue tra liquidated damages clauses e penalty clauses, e si ritengono di regola (ma solo a certe condizioni) valide le prime, e prive di effetto invece le seconde.

Sul punto il diritto anglosassone presenta una posizione peculiare, poiché in ordinamenti di civil law (come nel nostro) viene di regola ammessa la possibilità che le parti prevedano penali, e viene lasciata eventualmente ai giudici la possibilità di rivederle e modificarle allorquando queste si rivelino eccessive o sproporzionate.

Nei sistemi di common law si riconosce invece validità alle sole liquidated damages clauses, ossia le pattuizioni con cui le parti determinano in via preventiva i danni, a condizione che si tratti di una stima congrua dei danni che possono concretamente e ragionevolmente derivare da una violazione, e la clausola non abbia dunque finalità "punitive".

Un esempio delle questioni che spesso sorgono sul punto è rappresentato da un recente contenzioso (Bluewater Energy Services BV v Mercon Steel Structures BV and others [2014]  EWHC 2132 (TCC) relativo ad un contratto di costruzione di un impianto nell'oil field di Yuri Korchagin in Russia.

Il contratto conteneva una clausola denominata "Key Personnel" con l'elenco del personale che Mercon destinava al progetto e la previsione che ogni eventuale sostituzione avrebbe dato luogo all'applicazione di liquidated damages per importi che variavano da 20.000 a 50.000 euro.

A seguito di una serie di sostituzioni Bluewater aveva richiesto l'applicazione dei liquidated damages, ma Mercon aveva obiettato che la clausola era di fatto una penalty, ed era dunque "non enforceable", poiché Bluewater non aveva subito alcun danno e l'importo di € 50.000 era stato chiaramente previsto come sanzione e deterrente alla sostituzione di personale.

La Corte tuttavia è stata di diverso avviso, rilevando che sebbene non fosse possibile individuare un ammontare preciso di danni conseguenti alle sostituzioni l'importo era stato determinato da soggetti esperti del settore, e tenuto conto della rilevanza del progetto un importo pari a € 50.000 non era "unconsciounably extravagant".

Per i danni derivanti invece dalla risoluzione del contratto ai sensi della clausola 15 delle S 2012 "if the purchaser terminates the contract he shall be entitled to compensation for the loss he suffers as a result of the supplier's delay, including any consequential and indirect loss".

L'ammontare complessivo dei danni è, come detto, pari al 15% del prezzo d'acquisto, ma in tal caso il meccanismo non è più quello dei liquidated damages, bensì della compensation, che presuppone dunque che l'acquirente dia la prova delle conseguenze dannose derivate dalla risoluzione.

La gross negligence del venditore

La clausola 16 ribadisce infine l'impostazione già contenuta nella edizione del 2000, stabilendo che il 15% del prezzo della fornitura è l'ammontare massimo dovuto, inclusivo di qualunque tipo di danno, anche di natura indiretta o consequenziale, salvo il caso che il venditore abbia agito con gross negligence (che nella traduzione italiana viene definita "negligenza grave").

Il testo inglese della definizione di "gross negligence" nelle CG Orgalime è: an act or omission implying either a failure to pay due regard to serious consequences, with a conscientious contracting party would normally foresee as likely to ensue, or a deliberate disregard of the consequences of such an act or omission.

Le definizione (che riflette la posizione ormai da tempo raggiunta dal diritto inglese in materia di gross negligence, e che - come testimonia la traduzione nella edizione italiana delle CG Orgalime - è di interpretazione non sempre agevole per gli operatori dei sistemi di civil law) pone l'accento sulla circostanza che la parte agisca in modo gravemente noncurante delle conseguenze della propria condotta, come nel caso in cui abbia piena consapevolezza del danno che può derivare da un ritardo, ed ometta tuttavia di attivarsi con la dovuta diligenza.

La risoluzione anticipata

La clausola 15 delle CG prevede infine la possibilità per il compratore, qualora sia evidente che il venditore non sarà in grado di realizzare la consegna entro il termine massimo previsto, di dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, restando in quel caso legittimato a chiedere il risarcimento fino al massimo del 15% del prezzo.

La previsione è applicazione dell'istituto di diritto inglese dell'anticipatory breach, espressione con la qualevengono definite le situazioni in cui, prima che sia decorso il termine per l'esecuzione, diviene evidente che la parte che è vi è tenuta non intende o non può adempiere.

La logica è evidentemente quella di consentire alla parte adempiente di trovare immediatamente le contromisure e ridurre in tal modo i danni senza essere costretta ad attendere la scadenza del termine originariamente previsto.

La fornitura di impianti industriali

Spesso la vendita di macchinari si inserisce in un contratto dal contenuto più ampio, che si estende alla realizzazione ed al montaggio di linee di produzione ed impianti industriali.

Si tratta dei contratti cd. EPC (engineering procurement construction) e turnkey (ossia "chiavi in mano"), tra i quali spiccano nuovamente il modello di contratto ICC, ed i contratti-tipo FIDIC ed Orgalime SE (ossia Supply/Erection).

Le questioni che con maggior frequenza sorgono nell'esecuzione di tali contratti sono senza dubbio legate alla disciplina per ritardi e mancato rispetto delle scadenze previste, e la possibilità di dichiarare la risoluzione del contratto da parte dell'Employer.

Un caso recentissimo (Obrascon Huarte Lain SA v Attorney General for Gibraltar [2014] EWHC 1028 (TCC)ha fornito indicazioni importanti in merito ad alcune delle previsioni fondamentali dei contratti FIDIC.

Il contratto aveva ad oggetto la realizzazione di un impianto a Gibilterra e richiamava le FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design Build (il cd. "Yellow Book").

Il termine originariamente previsto per l'ultimazione del progetto era di 24 mesi, ma dopo oltre due anni e mezzo la percentuale di lavori realizzata era pari a circa 25% (soprattutto a causa di ritardi determinati dalle condizioni del suolo) ed il contratto era stato dichiarato risolto.

La sentenza si è incentrata tra l'altro sulle modalità con cui va esercitato  il diritto del Contractor di chiedere una estensione del termine in base alla clausola Clausola 20 dei contratti FIDIC, che recita:

"If the Contractor considers himself to be entitled to any extension of the Time for Completion and/or any additional payment .... shall give notice to the Employer, describing the event or circumstance giving rise to the claim. The notice shall be given as soon as practicable, and not later than 28 days after the contractor became aware, or should have become aware, of the event or circumstance.

Le conseguenze di eventuali ritardi sono gravi, comportando la decadenza dal diritto a chiedere l'estensione e qualunque integrazione del corrispettivo pattuito.

La Corte ha optato per un approccio pragmatico, evidenziando che la extension può essere richiesta sia quando risulti evidente che vi saranno dei ritardi (definiti nella sentenza come "prospective delays") o quando il ritardo ha già cominciato a maturare ("retrospective delays").

La decisione è destinata a costituire un precedente di peso, avendo manifestato una posizione di sostanziale apertura verso il Contractor, evidenziando come la disciplina della clausola 20 FIDIC vada interpretata in modo non restrittivo (reasonably broadly) e tenendo conto delle gravi conseguenze che derivano da una decadenza.

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