IL CASO IN ESAME

Con sentenza del 24 luglio scorso, commentata sul Sole 24 Ore del 13 novembre u.s. con articolo di Antonino Porracciolo, il Tribunale di Palermo si è espresso su una questione di estremo interesse in merito alla cedibilità delle quote di S.r.l.

In particolare, il Tribunale siciliano ha riconosciuto la legittimità della cessione delle quote di S.r.l. anche nel lasso temporale intercorrente tra la costituzione della società e la sua iscrizione presso il registro delle imprese.

Nella fattispecie, oggetto del contendere era l’efficacia di una scrittura privata risalente all’aprile 2008, con la quale una parte cedeva all’altra la propria partecipazione in una S.r.l. costituita lo stesso giorno, e che sarebbe stata iscritta successivamente presso il registro delle imprese.  In tale giudizio, il cedente eccepiva,  tra l’altro, la nullità della cessione a fronte della mancata iscrizione della S.r.l. presso il registro delle imprese al tempo della cessione stessa.

Il Tribunale di Palermo, dopo aver rilevato l’avvenuta sottoscrizione in pari data dell’atto pubblico di costituzione della S.r.l. e del contratto di cessione delle quote, respingeva l’eccezione sollevata dal cedente, e affermava che, sebbene l’iscrizione della società fosse intervenuta successivamente, ciò costituisse meramente una “discrasia temporale”, ininfluente sulla validità dell’accordo raggiunto dalle parti.

Motivando la propria decisione, il Tribunale osservava come la regola imposta dall’art. 2331, comma 5 del Codice Civile in tema di S.p.A. (applicabile anche alle S.r.l. in virtù del richiamo di cui all’art. 2463, comma 3 del Codice Civile) impone il divieto di emissione di azioni nonché l’utilizzo delle stesse per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari in epoca antecedente all’iscrizione della società presso il registro delle imprese, ma non vieta “la cessione di quote/azioni”.

L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

A ben vedere, la sentenza in commento costituisce una delle prime applicazioni a livello di giurisprudenza di merito di un indirizzo adottato dalla Corte di Cassazione sin dal 2012, quando con sentenza n. 12712/2012 la Suprema Corte ha riconosciuto che: “ai sensi degli art. 2331 e 2463 c.c., nel testo modificato dal d.lg. n. 6 del 2003, sono consentiti la vendita ed il preliminare di vendita delle quote della società a responsabilità limitata, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, essendo vietata soltanto - a tutela del mercato - l'offerta al pubblico delle quote stesse come prodotti finanziari, in conformità al divieto sancito dall'art. 2468 c.c.”.

Tale sentenza ha un valore interpretativo essenziale ai fini della presente analisi, poichè chiarisce che la ratio sottesa al divieto di cui all’art. 2331, comma 5 del Codice Civile è quella di scongiurare che la negoziazione delle azioni possa avvenire mediante l’adozione di strumenti cartolari, e ciò a tutela del pubblico dei risparmiatori avverso la messa in circolazione di “titoli azionari di società inesistenti o non soggette alle forme di controllo e di pubblicità previste dalla legge a tutela del mercato.”.

Aderendo a tale impostazione, il Tribunale di Palermo ha statuito dunque che, sebbene una società non abbia capacità di agire fin quando non è iscritta nel registro delle imprese, le quote della stessa possano ben essere legittimamente oggetto di compravendita.

REQUISITI DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI CESSIONE DELLE QUOTE DI SRL: SUGGERIMENTI OPERATIVI

La richiamata pronuncia della Corte di Cassazione, a cui il Tribunale di Palermo ha fatto espresso riferimento con la recente sentenza in commento, consente di ricavare importanti suggerimenti operativi, per tutti coloro che intendano cedere le quote di una S.r.l. già costituita ma non ancora iscritta presso il registro delle imprese. In particolare, tale disamina permette di identificare i requisiti che un contratto preliminare di cessione delle quote di S.r.l. deve rispettare per essere considerato valido.

Quanto alla forma, il contratto, non dovrà necessariamente rivestire la forma dell’atto pubblico. Sebbene infatti, gli artt. 2332, comma 1, n. 1, e 2463, comma 2 del Cod. Civ. letti in combinato disposto con l’art. 1351 Cod. Civ., importino a pena di nullità l’adozione dell’atto pubblico “per la conclusione del contratto preliminare inteso alla futura costituzione della società”, detti obblighi, non si estendono al contratto di cessione delle quote di una S.r.l., costuita ma non ancora iscritta. Per tale atto, si deve pertanto considerare sufficiente l’esecuzione tra le parti di una scrittura privata.

Quanto all’oggetto, questo dovrà essere determinato o determinabile nell’obbligo gravante sui promittenti, alla sottoscrizione di un contratto di compravendita delle quote della S.r.l. costituita ma non ancora iscritta.

Si può dunque concludere che coloro che intendono percorrere la strada della cessione di quote di S.r.l. prima dell’iscrizione della stessa nel registro delle imprese, potranno ricorrere alla forma della scrittura privata, avendo cura di far risultare espressamente dall’oggetto l’obbligo di sottoscrizione di un contratto di cessione delle quote della S.r.l. costituita ma non ancora iscritta, onde poter richiedere, successivamente, e in caso di evoluzione patologica del rapporto contrattuale, l’emissione di una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto di cessione non concluso.

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