English: The "Flat Tax" for Individuals Transferring Their Tax Residence to Italy

Con la legge di bilancio 2017, il legislatore ha introdotto un regime opzionale di tassazione forfetaria (pari a € 100.000 annui) per le persone fisiche non residenti che intendono trasferire la residenza fiscale nel nostro Paese.

Si tratta di una misura che, ispirandosi al regime di matrice anglosassone c.d. "resident non domiciled", mira a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento in Italia di individui e nuclei familiari dotati di patrimoni rilevanti. 

1.     Le condizioni per l'applicazione del nuovo regime fiscale

L'art. 1, comma 152, della legge di bilancio 2017 ha introdotto nel TUIR l'art. 24-bis. La norma in commento stabilisce che gli stranieri, residenti all'estero per almeno nove periodi d'imposta sui dieci precedenti all'esercizio dell'opzione, possono trasferire la propria residenza in Italia esercitando l'opzione per un regime di tassazione sostitutiva dei redditi esteri (c.d. "Flat Tax").

L'opzione per la Flat Tax si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia o in quella relativa al periodo di imposta successivo.

Con provvedimento dell'8 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per l'esercizio dell'opzione e ha chiarito che il contribuente ha la facoltà di presentare un interpello probatorio nel quale, compilando un'apposita check list, indica gli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l'accesso al regime.

Il nuovo regime può essere esteso ai familiari del neo-residente (coniuge, figli anche adottivi, genitori, generi e nuore, ecc.), a condizione che questi trasferiscano la residenza in Italia e versino la Flat Tax in misura ridotta.  

2.    I vantaggi e gli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione

Nel caso in cui sia esercitata l'opzione per la Flat Tax:

  • i redditi di fonte estera percepiti dal neo-residente non sono tassati progressivamente secondo le regole ordinarie del TUIR, ma sono soggetti ad una Flat Tax pari a € 100.000 annui. Le uniche eccezioni al regime sostitutivo sono: (i) i redditi prodotti in Italia; (ii) i capital gains derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzati nei primi cinque anni di validità dell'opzione. Solo questi redditi sono, dunque, tassati secondo le regole ordinarie del TUIR;
  • i redditi di fonte estera percepiti dai familiari del neo-residente sono soggetti, in caso di specifica opzione, ad una Flat Tax ridotta pari a € 25.000 annui ciascuno;
  • il neo-residente può scegliere di escludere dal regime opzionale i redditi provenienti da uno o più Stati esteri (c.d. cherry picking). Il cherry picking deve essere pianificato con attenzione in quanto consente di valersi: (i) del trattamento fiscale eventualmente più favorevole nello Stato di origine secondo la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile; (ii) del credito per le eventuali imposte assolte all'estero;
  • il neo-residente è esonerato dagli obblighi di monitoraggio fiscale e compilazione del c.d. "quadro RW";
  • il neo-residente è esonerato dal versamento dell'IVIE (imposta sugli immobili situati all'estero) e dell'IVAFE (imposta sulle attività finanziarie estere);
  • le successioni aperte e le donazioni poste in essere in corso di validità del regime opzionale aventi ad oggetto beni detenuti all'estero sono esentate dall'imposta sulle successioni e donazioni. L'imposta sarà dovuta limitatamente ai beni ed ai diritti esistenti in Italia al momento della successione o donazione.

3.    la cessazione del nuovo regime fiscale

Il regime viene tacitamente rinnovato di anno in anno e, in ogni caso, gli effetti cessano decorsi quindici anni dal primo periodo di imposta di validità dell'opzione.

Il contribuente che ha esercitato l'opzione o il familiare a cui la stessa è stata estesa possono revocare l'opzione in qualsiasi momento a partire dall'anno successivo a quello di prima applicazione.

Il regime decade in caso di omesso o parziale versamento della Flat Tax e per l'effetto del trasferimento della residenza fiscale in un altro Stato.    

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