La riforma del diritto societario del 2003, revisionando completamente il modello della società a responsabilità limitata, trova il suo fondamento nella valorizzazione del ruolo del socio. Il carattere eminentemente personalistico delle S.r.l. si esplica nel riconoscimento di un'ampia libertà per i soci di dettare, nei limiti imposti dalla legge, regole per il funzionamento della società, nonché di poter conformare il contenuto delle proprie partecipazioni in ragione delle rispettive posizioni all'interno della compagine sociale, attraverso il conferimento di particolari diritti. L'art. 2468, 3° c., del codice civile prevede infatti la facoltà di attribuire ai singoli soci determinati diritti concernenti l'amministrazione e, nei limiti del patto leonino, la distribuzione degli utili.

L'attribuzione di diritti particolari conduce alla questione relativa alla possibilità di "legare" tali diritti alla partecipazione stessa, in modo che essi possano essere trasferiti ad un altro socio o ad un terzo insieme alla quota, o addirittura, di prevedere delle "categorie di quote" all'interno dell'atto costitutivo, ossia partecipazioni del tutto svincolate dalla persona del socio, dotate di una disciplina di categoria e dei medesimi diritti particolari, al pari di quanto avviene per le S.p.A.

Il punto, non pacifico in dottrina, ha dato adito a vivaci discussioni, riconducibili essenzialmente in due orientamenti. Secondo l'opinione prevalente, una "oggettivizzazione" della quota si porrebbe in conflitto con il principio personalistico, in quanto l'attribuzione dei diritti particolari deve essere riferita non alla partecipazione, bensì esclusivamente alla persona del socio. Pertanto, in caso di trasferimento della quota, i diritti particolari facenti capo alla stessa si estinguono. L'argomentazione si basa su quanto riportato nella Relazione Ministeriale relativa alla riforma del 2003, laddove recita: "Si è ritenuto coerente con le caratteristiche del tipo societario non prevedere la possibilità di categorie di quote, che implicherebbe una loro oggettivizzazione e quindi una perdita di collegamento con la persona del socio".

Non mancano tuttavia le obiezioni a tale orientamento maggioritario. È stato osservato infatti da altra parte della dottrina che un'interpretazione troppo aderente al significato letterale della Relazione - peraltro a tratti ambigua nel suo contenuto, laddove si limita semplicemente a ritenere " non coerente" la creazione di categorie di quote – non solo non si è mai tradotta in un esplicito divieto di carattere normativo, ma contrasterebbe anche con uno dei principi ispiratori della riforma stessa, come si può dedurre dall'art. 3, 1° c., lett. f) della legge delega 366/2001, il cui intento era proprio quello di ampliare l'autonomia statutaria in merito al contenuto e al trasferimento delle partecipazioni.

Al di là della forza argomentativa della tesi maggioritaria, un ulteriore indizio in senso contrario verrebbe dato anche dall'art. 26, 2°c., del d.l. 179/2012, in tema di start up innovative. Detta previsione, infatti, consente la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi, dal contenuto liberamente determinabile nei limiti fissati dalla legge ed "anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile", facendo conseguentemente pensare ad un'eccezione alla regola dell'inammissibilità di categorie di quote nelle S.r.l. e confermando l'interpretazione meno letterale di cui sopra della Relazione Ministeriale.

Assumendo dunque l'impossibilità di prevedere per le S.r.l. categorie di partecipazioni dotate di autonomia rispetto alla persona del socio, e ferma restando, a maggior ragione, l'inammissibilità di creazione di quote "standardizzate" (come avviene per le azioni), ossia rappresentative di una frazione del capitale sociale, per contrasto con il dettato del 1° c. dell'art. 2468 del codice civile, nonché con il carattere unitario della partecipazione, non si direbbe invece che la circolazione dei diritti assieme alla quota implichi necessariamente la creazione di una categoria, se effettuata con le forme del 4° c. dell'art. 2468 del codice civile.  Con il consenso unanime dei soci è infatti possibile modificare i diritti particolari, e di conseguenza il loro titolare, attribuendoli al cessionario attraverso una modifica del contenuto della sua partecipazione. La dottrina prevalente riconosce inoltre la facoltà dei soci di introdurre una clausola all'interno dell'atto costitutivo che preveda la successione del diritto particolare in caso di trasferimento della partecipazione e, addirittura, in caso di cessione parziale, la ripartizione fra cedente e cessionario di alcuni di essi, come ad esempio il diritto di partecipazione agli utili.

Sulla scorta di tali premesse, alcuni autori hanno dunque fatto notare come l'introduzione di una disciplina da parte dei soci in merito al trasferimento e alla modifica delle partecipazioni comporti in un certo senso la previsione di una disciplina "di classe", mentre la divisibilità della partecipazione speciale, consentendo il trasferimento del diritto ad una pluralità di soggetti senza che sia necessario individuarli specificamente, permetterebbe di configurare delle categorie di quote.

La tesi suddetta non convince però chi sostiene che la clausola che deroga alla regola dell'unanimità sarebbe ammissibile solo prevedendo anche il consenso di almeno la maggioranza dei soci e che, ad ogni modo, nessuno spazio potrebbe essere riconosciuto all'autonomia privata per il trasferimento o il frazionamento dei diritti amministrativi, essendo gli stessi caratterizzati da una maggiore correlazione con il socio.

In conclusione, allo stato non pare possibile fornire una risposta univoca al quesito sull'ammissibilità o meno di creare, nei limiti sopra indicati, categorie di quote in "senso lato" nella società a responsabilità limitata. È pur vero che la tesi favorevole sta riscuotendo un certo consenso fra gli operatori del diritto, prospettando un modello di S.r.l. meno rigido, e con una più ampia autonomia per i soci di regolamentare il funzionamento della società in ragione dei propri interessi.

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