In data 30 settembre 2014, il Presidente della Family Court, Munby, ha dato lettura della sentenza nel caso Rapisarda v Colladon [2014] EWFC 35. Questa pronuncia giunge al termine di un processo dai toni grotteschi che ha portato alla luce l'indebita prassi, seguita anche da molti connazionali, di adire il giudice inglese falsificando la residenza effettiva dei coniugi allo scopo di aggirare la più rigida normativa sul divorzio nello stato di provenienza.

Il caso – di indubbio interesse per gli operatori del diritto e per le coppie in procinto di separarsi, specialmente quelle che risiedono all'estero – ha raccolto anche l'attenzione dell'opinione pubblica, rivelando quella che è stato definita come 'una frode di portata quasi industriale', che ha coinvolto a vario titolo il Queen's Proctor, l'Attorney-General, il Presidente della Family Division, un cancelliere disonesto, la polizia di Thames Valley e 180 coppie italiane, le quali avevano tutte fornito quale indirizzo di residenza abituale nel Regno Unito (requisito necessario per radicare la giurisdizione dell'ordinamento inglese) una casella postale a Maidenhead. Ai suddetti protagonisti, si aggiungono il Dott. R (il quale è accusato di aver percepito indebitamente delle somme di denaro a scapito dell'apparato giurisdizionale inglese e delle coppie italiane raggirate) e l'intermediario italiano, tale Sig. G, che avrebbe 'prestato assistenza agli avvocati italiani per consentire facili divorzi in tutta Europa'.

Il processo ha accertato come il sistema fraudolento si fosse consolidato tra il 2010 e il 2012, ma la Corte, con la pronuncia in esame, ha finalmente messo fine a tale prassi illegittima, assumendo una dura posizione di condanna di quanto accaduto (che potrebbe avere risolti anche in sede penale), seguita dalla promessa di riformare le procedure interne al fine di evitare che situazioni simili abbiano a ripetersi in futuro.

A margine di ciò, però, sono state invalidate per frode 180 istanze di divorzio (alcune delle quali erano anche già state definitivamente convalidate) presentate in diversi tribunali di contea inglesi da molte coppie italiane che erano state attratte dalla prospettiva di ottenere il divorzio in Inghilterra più rapidamente di quanto sia concessso in Italia. Di fatto, il processo ha appurato che, nonostante il falso recapito a Maidenhead, nessuno dei coniugi coinvolti, tutti residenti in varie località italiane, aveva mai vissuto nel Regno Unito, tanto che a molti non è stato nemmeno possibile notificare la citazione del Queen's Proctor e potrebbero, dunque, rimanere del tutto all'oscuro del fatto che il loro divorzio sia stato invalidato.

La portata di questa sentenza, oltre ai casi di bigamia che potrebbero presentarsi e alle possibili questioni in tema di responsabilità verso i figli nati dopo il divorzio annullato, è quella di dimostrare, ancora una volta, le complessità insite nella gestione della crisi famigliare e delle procedure di separazione e divorzio a carattere internazionale.

La pronuncia, inoltre, costituirà le fondamenta sulla cui base la Family Court modificherà le proprie procedure interne al fine di scongiurare il pericolo di ulteriori frodi in futuro. È probabile, ad esempio, che nei mesi avvenire venga considerevolmente ridotto il numero dei tribunali autorizzati a ricevere le istanze di divorzio e che si assista ad un generale inasprimento dei controlli formali.

Oltre ai profili di interesse summenzionati, la sentenza in commento è chiaramente indirizzata a dare un segnale ai giuristi europei continentali. Perfettamente conscio che «la sentenza verrà letta da molti operatori con poca dimestichezza con l'ordinamento giuridico inglese», il Presidente ha colto l'occasione per mandare un messaggio a tutti quelli che potrebbero essere tentati di sfruttare illegittimamente i vantaggi di una giurisdizione nota come 'la capitale mondiale dei divorzi'. Infatti, la pronuncia chiarisce in dettaglio i titoli fondanti la giurisdizione inglese in materia di separazione personale dei coniugi e divorzio, dichiarando esplicitamente l'illegittimità insita nel cosiddetto 'turismo dei divorzi' e ammonendo che le regole europee in materia sono chiare e non possono essere aggirate.

Lo Studio viene spesso contattato da clienti o potenziali clienti di nazionalità italiana interessati ad ottenere un celere divorzio in Inghilterra. Infatti, nonostante le recenti aperture del governo e del parlamento per ridurre il tempo nei casi di divorzio consensuale senza figli, il diritto italiano prevede tuttora che i coniugi debbano attendere tre anni dalla domanda di separazione prima di poter presentare istanza di divorzio, sicché è comprensibile che alcuni abbiano interesse ad abbreviare tale periodo. La pronuncia in commento, però, conferma i rischi che potrebbero presentarsi nell'adire il giudice inglese in difetto dei requisiti di residenza dei coniugi previsti per legge.

Malgrado il caso di specie, spesso un oculato uso degli istituti del diritto di famiglia internazionale consente di tutelare in maniera efficace gli interessi delle parti. Non è un caso, infatti, che, ove vi sia più di un ordinamento astrattamente competente a conoscere della separazione personale dei coniugi, spesso si assista a delle vere e proprie 'corse' per adire una giurisdizione piuttosto che l'altra, posto che la scelta potrebbe influenzare molti aspetti della separazione o del divorzio come, ad esempio, l'ammontare del mantenimento attribuito in favore del coniuge economicamente più debole. Oltre a questo, si deve ricordare che, in molti casi, l'ordinamento inglese consente di adire le corti britanniche per richiedere l'integrazione dell'assegno di mantenimento già stabilito all'estero, anche qualora il procedimento di divorzio sia pendente o perfino già concluso in un paese straniero.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.