Il Governo ha recentemente approvato, in esame definitivo, il testo del Decreto Legislativo che introduce il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (di seguito, il "Codice"), in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito, la "Legge Delega")1.

Come affermato dal Governo2, il Codice "ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze"3.

Allo stesso modo del legislatore delegante, anche quello delegato ha dedicato la propria attenzione non solo alla regolazione della crisi di impresa e dell'insolvenza, ma anche alla materia del diritto societario, dando così attuazione ai principi legislativi di cui agli artt. 7 e 14 della Legge Delega relativi, in particolare, alle seguenti quattro macro-aree del diritto societario: (i) i doveri degli amministratori per la corretta "gestione" della crisi d'impresa; (ii) la responsabilità degli amministratori e le azioni esercitabili nei loro confronti; (iii) la disciplina dell'amministrazione e dei controlli nelle società a responsabilità limitata; (iv) le cause di scioglimento delle società di capitali nell'ambito della crisi d'impresa.

Passiamo dunque all'analisi delle principali novità in materia di diritto societario varate in sede di adozione del Codice, comparando le stesse con i principi legislativi contenuti nella Legge Delega (e già oggetto di un nostro intervento4).

1. I doveri degli amministratori per la corretta "gestione" della crisi d'impresa

Legge Delega

La Legge Delega prevedeva l'introduzione di uno specifico dovere degli amministratori per la corretta "gestione" della crisi d'impresa, sia in ottica preventiva, sia nelle situazioni di prossimità a essa.

Infatti, essa demandava agli amministratori:
  1. l'istituzione di "assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale", nell'ambito del più ampio dovere di cura e valutazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (art. 2381, commi 3 e 5, c.c.), con l'evidente fine di consentire loro di eliminare o attenuare le possibili conseguenze dannose dello stato di crisi, a tutela della società, dei soci e degli altri stakeholders;
  2. uno specifico obbligo di attivazione per "l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale", facendo riferimento tanto agli istituti già in vigore, quanto a quelli che saranno introdotti in esecuzione della stessa Legge Delega.
Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

La delega è stata esercitata da parte del Governo, infatti:
  • da un lato, integrando con un nuovo comma il dettato di cui all'art. 2086 c.c., l'art. 375 del Codice ("Assetti organizzativi dell'impresa") ha introdotto un nuovo principio generale di conduzione dell'attività d'impresa, prevedendo che "l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale";
  • dall'altro, con specifico riferimento alle imprese collettive costituite in forma di società di capitali, l'art. 377 del Codice ("Assetti organizzativi societari") modifica gli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c. al fine di estendere in modo puntuale ed esplicito il contenuto del nuovo art. 2086, comma 2, c.c. (sopra riportato) ai seguenti imprenditori collettivi: (i) società semplice (e dunque, per rinvio, tutte le società di persone), (ii) società per azioni che operino secondo i modelli di amministrazione e controllo tradizionale, monistico e dualistico, (iii) società a responsabilità limitata.
I doveri degli amministratori risultano dunque ampliati nell'ottica della prevenzione e migliore gestione delle situazioni di crisi e di perdita della continuità aziendale, rendendo obbligatorio un monitoraggio continuo da parte degli stessi su possibili situazioni anomale o, comunque, non fisiologiche.

Occorre notare che anche in questo caso pare applicabile la distinzione operata dall'art. 2381, commi 3 e 5 c.c., in ragione del quale: da un lato, all'organo gestorio nella sua interezza è demandato il compito di valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, dall'altro, è solo l'organo delegato a essere gravato da più oneroso compito di cura del medesimo.

2. La responsabilità degli amministratori e le azioni esercitabili nei loro confronti

La Legge Delega sollecitava un intervento legislativo in materia di responsabilità degli amministratori e legittimazione a esercitare le azioni previste dagli artt. 2393 ss. c.c. nell'ambito della crisi di impresa e in relazione alle situazioni di insolvenza.

Il legislatore delegato ha agito su diversi fronti per dare attuazione a quanto previsto dalla Legge Delega, come di seguito descritto in maggior dettaglio.

2.1 La responsabilità per illecita prosecuzione dell'attività sociale

Legge Delega

La Legge Delega chiamava il Governo a determinare i "criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto previsto dall'articolo 2486", così da porre fine al dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la corretta determinazione del quantum risarcibile in caso di illecita prosecuzione dell'attività d'impresa a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, con danno all'integrità e al valore del patrimonio sociale5.
Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

In materia di "responsabilità da illecita prosecuzione dell'attività d'impresa" a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2486 c.c. – ossia con riferimento alla responsabilità degli amministratori per (illecita) prosecuzione della gestione sociale con fini diversi rispetto a quello della mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale)6 – la delega è stata esercitata da parte del Governo, con il disposto dell'art. 378, comma 2, del Codice ("Responsabilità degli amministratori").

Il nuovo art. 2486, comma 3, c.c. prevede infatti che: "quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura".

Il criterio di quantificazione varia dunque a seconda del fatto che le scritture contabili d'impresa siano reperibili e regolari o meno (così riprendendo quanto sostenuto da un certo filone giurisprudenziale, fra cui Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983).

2.2 Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori nella crisi d'impresa

Legge Delega

La Legge Delega prevedeva "l'abrogazione dell'articolo 2394-bis", ove si sancisce che "in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario", al contempo riorganizzando l'articolata materia delle azioni di responsabilità esercitabili da parte della curatela fallimentare, con il fine di razionalizzare la disciplina in un gruppo compatto di disposizioni, così da consentire agli operatori maggiore certezza e un più chiaro coordinamento normativo7.
Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

La delega è stata esercitata solo parzialmente da parte del Governo.

Da un lato, il Codice non ha abrogato l'art. 2394-bis c.c.

Dall'altro, l'art. 255 ("Azioni di responsabilità ") del Codice prevede che: "il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:
  1. l'azione sociale di responsabilità
  2. l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
  3. l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile;
  4. l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
  5. tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge".

3. La disciplina dell'amministrazione e dei controlli nelle società a responsabilità limitata

Il Codice recepisce i principi legislativi contenuti nella Legge Delega in materia di amministrazione e controlli nelle società a responsabilità limitata, risolvendo taluni dubbi interpretativi sorti negli anni successivi alla riforma del diritto societario del 2003.

3.1 La responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali

Legge Delega

La Legge Delega prevedeva un intervento del legislatore delegato al fine di confermare "l'applicabilità dell'articolo 2394 [in materia di azione di responsabilità dei creditori] alle società a responsabilità limitata", non richiamato dall'art. 2476 c.c. (come sostenuto, peraltro, da parte di Cass. Civ., Sez. I, 21 luglio 2010, n. 17121).
Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

La delega è stata esercitata da parte del Governo.

L'art. 378, comma 1, del Codice ("Responsabilità degli amministratori") prevede infatti che, dopo l'art. 2476, comma 5, c.c. sia inserita la seguente disposizione: "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi".

3.2 Le ipotesi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore

Legge Delega

La Legge Delega prevedeva una modifica della disciplina vigente in materia di nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, di cui all'art. 2477 c.c.

In particolare, si prevedeva che tale nomina fosse obbligatoria – ferme restando le ipotesi di obbligo di redazione del bilancio consolidato e/o di controllo di una società a sua volta obbligata alla revisione legale dei conti – nel caso in cui per due esercizi consecutivi la società avesse superato almeno una delle soglie dimensionali puntualmente individuate dalla Legge Delega8, riducendo quelle vigenti e, per l'effetto, ampliando il novero di entità cui sarebbe stata richiesta la nomina dell'organo di controllo o del revisore.
Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

La delega è stata esercitata da parte del Governo, con il disposto dell'art. 379, comma 1, del Codice ("Nomina degli organi di controllo").

Il nuovo art. 2477, comma 3, c.c. prevede ora che: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

    1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità ".
A seguito dell'abbassamento delle soglie dimensionali previgenti, unitamente al fatto che l'obbligo di nomina deriva dal superamento di una sola di esse (e non di due, come attualmente previsto), molte società a responsabilità ora prive di organo di controllo o revisore dovranno dotarsi di tale figura. Ciò a beneficio della (astratta) effettività del sistema dei controlli societari, pur con un sensibile aggravamento dei costi per società di tali dimensioni (start-up o PMI non in grado di sopportare simili spese e che, comunque, potrebbero trarre beneficio da una maggiore flessibilità organizzativa).

Inoltre, il nuovo art. 2477, comma 4, c.c. prevede – in attuazione della delega – che "l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".
Inoltre, la Legge Delega prevedeva che il Governo disponesse che l'inerzia dei soci – nel caso di mancata nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi previsti come obbligatori dalla legge – potesse essere superata da una nomina giudiziale (da parte del Tribunale), oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese. La delega è stata esercitata da parte del Governo, infatti l'art. 2477, ultimo comma, c.c. ora prevede che "se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese".

Sul regime intertemporale di applicazione di tale nuova disciplina, l'art. 379, comma 3, del Codice ("Nomina degli organi di controllo") prevede il seguente articolato meccanismo applicativo: "Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo".

3.3 La denunzia al Tribunale

L'art. 2477, comma 4, c.c. prevede che "nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni". A questo proposito, si è sviluppato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguardante l'applicabilità alle società a responsabilità limitata dotate (obbligatoriamente o volontariamente) di organo di controllo della norma di cui all'art. 2409 c.c., disciplinante la denunzia al Tribunale da parte del collegio sindacale nel caso in cui vi sia fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, da parte degli amministratori, con possibile danno per la società9.

Legge Delega

La Legge Delega rimetteva al Governo l'adozione di una apposita previsione normativa che estenda "l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo", offrendo un ulteriore strumento di tutela per i soci e i creditori delle società a responsabilità limitata.
Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

La delega è stata esercitata da parte del Governo, con il disposto dell'art. 379, comma 2, del Codice ("Nomina degli organi di controllo"), il quale introduce il seguente nuovo ultimo comma all'art. 2477 c.c.: "si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo".

Come già evidenziato, resta tuttavia da comprendere a quali soggetti sia attribuita competenza a denunziare le gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c. nel caso di società prive di organo di controllo – se i soci (possibilmente detentori di partecipazioni qualificate), un certo numero di membri dell'organo amministrativo o addirittura il pubblico ministero (come oggi avviene per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) – avendo a mente la necessità di contrastare il rischio di possibili condotte ricattatorie o dilatorie.

4. Le cause di scioglimento delle società di capitali nell'ambito della crisi d'impresa

Legge Delega

In relazione alla più ampia materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la Legge Delega prevedeva che fossero introdotte norme volte a integrare il disposto dell'art. 2484 c.c., ove sono indicate le cause di scioglimento delle società di capitali, al fine di ricomprendere fra queste ultime l'assoggettamento della società alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 7 della stessa Legge Delega.

Da un diverso, seppur correlato, punto di vista, era previsto che il Governo introducesse norme in base alle quali:
  1. lo scioglimento delle società di capitali nel caso previsto dall'art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. (ossia in conseguenza della riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter c.c.),
  2. lo scioglimento delle società cooperative nei casi previsti dall'art. 2545-duodecies c.c.,
  3. gli obblighi posti a carico degli organi sociali nei casi previsti dagli artt. 2446, commi 2-3, 2447, 2482-bis, commi 4-6, 2482-ter e 2486 c.c.,
potessero essere sospesi in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi.
Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

La delega è stata esercitata da parte del Governo, con il disposto dell'art. 380 del Codice ("Cause di scioglimento delle società di capitali"), il quale introduce il seguente nuovo ultimo punto all'art. 2484, comma 1, c.c.: "Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono [...] per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata".

La delega è stata esercitata da parte del Governo, con il disposto degli artt. 20 ("Misure protettive"), 64 ("Effetti degli accordi sulla disciplina societaria") e 89 ("Riduzione o perdita del capitale della società in crisi") del Codice.

5. Altri interventi di diritto societario

Il legislatore delegato è inoltre intervenuto con le seguenti misure:

  1. al fine di risolvere eventuali dubbi interpretativi e garantire maggior coerenza normativa in ambito di amministrazione di società a responsabilità limitata, l'art. 377, comma 5, del Codice ("Assetti organizzativi societari") introduce il seguente nuovo ultimo comma all'art. 2475 c.c.: "si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381", in materia di presidenza del consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e amministratori delegate, poteri e obblighi dell'organo delegante e di quelli delegati, adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, dovere degli amministratori "ad agire in modo informato";
  2. con l'intento di rendere coerente il linguaggio legislativo codicistico rispetto quello del Codice, l'art. 382 ("Sostituzione dei termini fallito e fallimento") dispone che le disposizioni societarie di cui agi artt. 2288, 2308 e 2497 c.c. non facciano più riferimento al "fallimento" e al "fallito", bensì alla "liquidazione giudiziale" e a colui "nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale";
  3. in materia di postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci di società a responsabilità limitata, l'art. 383 del Codice ("Finanziamento dei soci") prevede l'abrogazione della seguente previsione riferita al finanziamento erogato da parte del socio: "e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito", in quanto la materia è ora regolata in modo compiuto dal Codice;
  4. la categoria degli imprenditori non fallibili ha sino a ora ricompreso sia i "piccoli imprenditori" di cui all'art. 2083 c.c. – per disposto dell'art. 2221 c.c., ad avviso del quale "gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali" –, sia i "piccoli imprenditori" di cui all'art. 1, comma 2, l.f. La concorrenza di tali distinti criteri di esclusione dall'applicazione della disciplina sul fallimento ha suscitato dubbi fra gli interpreti (se tali criteri fossero in effetti distinti oppure se risultasse applicabile esclusivamente il secondo). L'art. 384 del Codice ("Abrogazioni di disposizioni del codice civile") dispone che l'art. 2221 c.c. sia abrogato, così privando i "piccoli imprenditori" di cui all'art. 2083 c.c. del beneficio di non fallibilità .

[*] Il testo del Codice è stato pubblicato da diversi (qualificati) siti di informazione giuridica. Tuttavia, è necessario sottolineare che un'analisi definitiva delle disposizioni che lo compongono potrà essere effettuata solo a seguito della pubblicazione del testo ufficiale del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Footnotes

[1] La Legge Delega è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2017, n. 254 ed è accessibile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-30&atto.codiceRedazionale=17G00170&elenco30giorni=true.

[2] Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019, n. 37, accessibile al seguente link: http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/10687.

[3] Si rimanda a una diversa e più opportuna sede l'analisi delle novità apportate dal Codice in ambito di crisi d'impresa e insolvenza, fra le quali figurano: (i) la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale"; (ii) l'introduzione di un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi; (iii) la priorità accordata alla trattazione delle proposte che possano comportare il superamento della crisi d'impresa assicurando la continuità aziendale; (iv) l'uniformazione e la semplificazione della disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale; (v) la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali; (vi) l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell'ambito di procedure concorsuali, con l'indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione; e (vii) l'armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell'occupazione e del reddito di lavoratori.

[4] Sia consentito rinviare a quanto evidenziato nella newsletter accessibile al seguente link: https://www.orrick.com/Insights/2017/11/Le-proposte-di-modifica-al-diritto-societario-contenute-nella-Legge-Delega-per-la-riforma.

[5] Pare opportuno ricordare che, nel tempo, si sono sviluppati diversi orientamenti in relazione alla quantificazione di tale particolare tipologia di danno. Si è infatti sostenuto che il danno risarcibile per violazione della norma di cui all'art. 2486 c.c. debba corrispondere: (i) alla differenza fra attivo e passivo fallimentare; (ii) alla differenza dei netti patrimoniali.

[6] A questo riguardo, giova ricordare che l'art. 2486, commi 1 e 2, c.c. attualmente prevede che "al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma".

[7] La Legge Delega non intendeva in ogni caso creare alcun vuoto normativo, infatti, l'art. 7, comma 5, della stessa prevedeva che il curatore dovesse essere posto nella posizione di promuovere o proseguire: (a) per le società di capitali e per le società cooperative: (i) l'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.), (ii) l'azione di responsabilità dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), (iii) l'azione di responsabilità nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata che avessero intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi (art. 2476, comma 7, c.c.), (iv) le azioni di responsabilità previste dalla disciplina sull'attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.), e (v) le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da altre fonti normative; (b) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non fosse stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale; (c) in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima: (i) l'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.), e (ii) l'azione di responsabilità dei creditori sociali (art. 2394 c.c.).

[8] Le soglie individuate dalla Legge Delega erano, in particolare, le seguenti: (i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 2 milioni di Euro (dai vigenti 4,4 milioni di Euro); (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni superiore a 2 milioni di euro (dai vigenti 8,8 milioni di Euro); (iii) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiore alle 10 unità (dalle vigenti 50 unità).

[9] Una prima interpretazione ha sostenuto l'applicabilità di detta norma, in quanto il richiamo operato dall'art. 2477, comma 4 c.c. dovrebbe essere inteso, nella sua generalità, come un rinvio a tutta la disciplina del collegio sindacale, ivi incluse le norme sui poteri d'azione e non solo su quelle "organizzative" (Trib. Bologna 4 febbraio 2015; Trib. Ascoli Piceno, 1 marzo 2013; Trib. Trieste, 21 gennaio 2011). Una seconda interpretazione, più restrittiva, ha fatto invece valere la differenza fra "disposizioni applicabili al collegio sindacale" e "rimedi" offerti dall'ordinamento in caso di violazione dei doveri degli amministratori (Trib. Roma, 24 agosto 2016; Trib. Como, 27 aprile 2016; Trib. Venezia, 12 gennaio 2016; Trib. Venezia, 13 marzo 2013; Trib. Vicenza, 6 dicembre 2012; Trib. Piacenza, 27 giugno 2012). Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla Suprema Corte che ha avuto modo di sostenere che: "Il rinvio alle disposizioni in tema di società per azioni dettato dall'art. 2477 c.c., u.c., in tema di società a responsabilità limitata, va quindi interpretato come richiamo ai requisiti professionali, alle cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei sindaci stabilite dall'art. 2397 c.c., e segg., nonché alle rispettive funzioni e ai poteri indicati dall'art. 2403 c.c., e segg., ma non può certamente valere ad assegnare loro il potere di sollecitare il controllo giudiziario in relazione a ravvisate irregolarità gestionali, a ciò ostando, come sopra detto, la formulazione letterale delle disposizioni vigenti, l'intenzione del legislatore, i diversi connotati attribuiti alle dette società rispetto a quelle per azioni, con la riforma organica delle società di capitali di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003" (Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 403).

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