IMPOSTE DIRETTE

NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

Plusvalenze e dividendi "qualificati" al 26% - modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (art. 1, co. da 999 a 1006)

La Legge di Bilancio 2018 ha equiparato il regime di tassa-zione delle partecipazioni qualificate a quello già previsto per le partecipazioni non qualificate: per i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso o alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, è pre-visto l'abbandono della tassazione progressiva ai fini Irpef a favore dell'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta (o imposta sostitutiva) pari al 26%.

Il nuovo regime si applicherà alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019 e agli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 mentre la distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 resterà assog-gettata al regime previgente (tassazione progressiva sul 58,14% dei dividendi) se deliberata nel lasso temporale dal 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

Viene, altresì, ampliato alle partecipazioni qualificate l'ambi-to di applicazione (dal 1° gennaio 2019) del regime del ri-sparmio amministrato e di quello del risparmio gestito ex art. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97.

Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra "plusvalenze qualificate" e minusvalenze "non qualificate" (e viceversa).

NOVITÀ PER LE PERSONE GIURIDICHE

Nuova definizione di stabile organizzazione ai fini delle impo-ste sui redditi (art. 1, co. 1010)

Al fine di recepire le indicazioni fornite dall'OCSE nell'ambito del progetto BEPS viene ridefinita la nozione di stabile or-ganizzazione ai fini delle imposte sui redditi contenuta nell'art. 162 del Tuir, con riguardo alle seguenti fattispecie:

  • integrazione della "positive list": la notevole diffusione di attività digitali e/o multidimensionali che consentono alle imprese di operare senza una presenza fisica sul territorio, ha reso necessario l'aggiornamento della no-zione, ormai obsoleta, di stabile organizzazione. In tal senso, il Legislatore è intervenuto prevedendo che "una significativa e continuativa presenza economica nel terri-torio dello Stato costruita in modo tale da non fare risul-tare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso" possa configurare una S.O.
  • "Negative list": le attività singolarmente elencate nella norma (o la loro combinazione) che costituiscono la ne-gative list non integrano una S.O. a condizione che ab-biano carattere preparatorio o ausiliario.
  • Anti fragmentation rule : introduzione di una nuova pre-visione antielusiva finalizzata ad evitare che la negative list trovi applicazione ad una singola sede fissa d'affari, attraverso un frazionamento dell'attività svolta dal grup-po di appartenenza nel territorio dello Stato, anche tra più imprese alla stessa collegate.
  • Agente dipendente e indipendente: miglior definizione (ed estensione dell'ambito di applicazione) per quelle attività che, qualora svolte nel territorio dello Stato da un agente "dipendente" dell'impresa non residente, con-figurano una S.O. personale in Italia.

Web tax al 3% (art. 1, co. da 1011 a 1017)

Viene introdotta l'imposta del 3% sulle singole transazioni digitali, relative a servizi B2B – in numero eccedente le 3.000 prestazioni nell'anno solare – effettuate tramite mez-zi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel terri-torio dello Stato nonché delle S.O. di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

La web tax si applica nei confronti del soggetto prestatore ma verrà prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto committente, con obbligo di rivalsa sul primo.

L'imposta troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2019 assumendo che le disposizioni attuative vengano approvate con Decreto Ministeriale nel corso del 2018 (il termine pre-visto è il 30 aprile 2018).

La nuova imposta non si applica alle prestazioni rese nei confronti di privati e alle prestazioni rese nei confronti di soggetti in regime forfettario o in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.

Piani di risparmio a lungo termine – PIR (art. 1, co. 80)

La Legge di Bilancio per il 2018 estende il perimetro di inve-stimento per i PIR al settore immobiliare, in particolare alle società immobiliari pure e alle società di investimento im-mobiliare quotate - SIIQ.

Modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi (art.1, co. 84 – 86; 994 – 995)

La legge di bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche ai criteri di deducibilità degli interessi passivi da parte di sog-getti Ires (art. 96 Tuir).

Le novità normative applicabili dal periodo di imposta 2017 riguardano, in particolare:

  • l'introduzione della deducibilità, ai fini Ires e Irap, degli interessi passivi sostenuti dalle società di intermediazio-ne mobiliare ("SIM") in misura pari al 96% del loro am-montare.
  • l'esclusione dal computo del Risultato Operativo Lordo ("ROL") dei dividendi provenienti da controllate estere.

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 (art. 1, co. da 46 a 56)

Viene introdotto, a partire dal 1° gennaio 2018, un credito d'imposta pari al 40% per le imprese che sostengono spese di formazione finalizzate ad acquisire o consolidare le cono-scenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Industria 4.0".

Il credito viene riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di Euro 300.000 per ciascun beneficiario.

I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" attraverso il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.

Dividendi provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata "black list" (art. 1, co. 1007 – 1008)

A seguito degli interventi legislativi che hanno modificato i criteri di individuazione degli ordinamenti a fiscalità privile-giata (black list), la Legge di Bilancio 2018 ha previsto:

  • per gli utili maturati in paesi "white list" poi diventati "black list", non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Paesi a regime fiscale privilegia-to gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta suc-cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti;
  • non sono integralmente imponibili gli utili maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi di imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'individuazione di uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all'art. 167, co. 4, del Tuir.

Sempre in tema di dividendi provenienti da soggetti esteri, la Legge di Bilancio 2018 prevede che gli utili distribuiti da un soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Detassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata (art. 1, co. 1009)

La Legge di Bilancio 2018 prevede che, in luogo della tassa-zione integrale, i proventi da partecipazione (o da contratti di associazione in partecipazione) provenienti da società controllate residenti o localizzate in Stati o territori a fisca-lità privilegiata – per cui la controllante dimostri che la CFC svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, in tali territori – concorrono limitatamente al 50% alla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente.

Resta impregiudicato il diritto riconosciuto al soggetto con-trollante – residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili – di beneficiare di un credito d'imposta in ragione delle imposte assolte all'estero sugli utili maturati dalla società partecipata du-rante il periodo di possesso della partecipazione.

Credito d'imposta per le imprese culturali e creative (art. 1, co. da 57 a 60)

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30% per i costi soste-nuti da imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

L'agevolazione sarà attribuita nel limite di spesa di Euro 500.000 per il 2018 e di Euro 1 milione per il 2019 e per il 2020.

IMPOSTE INDIRETTE

Clausola di salvaguardia Iva – sterilizzazione delle aliquote per il 2018 (art. 1, co. 2)

Per l'anno d'imposta 2018, sono confermate:

  • l'aliquota IVA ordinaria, in misura pari al 22%;
  • l'aliquota IVA "ridotta", in misura pari al 10%.

Per il futuro, invece, viene previsto un aumento dell'aliquo-ta ordinaria pari:

  • al 24,2% a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • al 24,9% a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

un aumento dell'aliquota "ridotta" pari:

  • al 11,5% a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Obbligo di fatturazione elettronica (art. 1, co. da 909 a 917, 920 a 923)

La Legge di Bilancio 2018 prevede la graduale estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica a partire da luglio 2018 nel settore dei subappalti pubblici e delle cessioni di carburanti, e dal 2019 per tutte le cessioni di beni e presta-zioni di servizi effettuate tra soggetti passivi residenti, sta-biliti o identificati nel territorio dello Stato sia in ambito B2B (business to business), sia in ambito B2C (business to consumer).

Se la fattura è emessa nei confronti di privati, verrà resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se copia elettronica o ana-logica del documento verrà fornita direttamente dal sog-getto emittente.

In caso di omissione della trasmissione in formato elettro-nico, troverà applicazione la sanzione dal 90% al 180% dell'imposta non correttamente documentata (oppure da Euro 250 a Euro 2.000 se la violazione non incide sulla liquidazione dell'imposta).

  • Comunicazione delle operazioni transfrontaliere
    I dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ef-fettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Sta-to, o ricevute da questi ultimi, non essendo ricompresi nell'obbligo di fatturazione elettronica, dovranno essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, salvo che risultino già documentati tramite bolletta doganale o siano state emes-se o ricevute attraverso il sistema di Interscambio.

    I dati devono essere comunicati telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento stesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
  • Acquisti di carburante

    Dal 1° luglio 2018 viene previsto che le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori devono essere documentati mediante fatturazione elettronica ove effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva.

    Ai fini della detraibilità Iva e della deducibilità del costo, l'ac-quisto del carburante deve essere documentato con mezzi di pagamento tracciabili (in sostituzione della scheda carbu-rante).
  • Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti - riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento

    I termini di decadenza per l'accertamento sia ai fini Iva che delle imposte dirette sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiranno, nei modi da stabilirsi con apposito Decreto, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a Euro 500.

Abuso del diritto ed interpretazione degli atti nell'imposta di registro (art. 1, co. 87)

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato la disciplina dell'in-terpretazione degli atti in materia di imposta di registro.

Fatto salvo il potere dell'Amministrazione finanziaria di ri-qualificare – nel rispetto dei presupposti della norma anti abuso – una pluralità di atti tra loro correlati in un'unica operazione complessivamente voluta, in ragione degli effet-ti economici degli stessi, dal 1° gennaio 2018 l'atto oggetto di registrazione sarà tassato solo sulla base del proprio con-tenuto e dei propri effetti giuridici, senza considerare ele-menti o negozi ad esso estranei.

Modalità di estrazione dal deposito fiscale di olii minerali (art.1, co. da 937 a 944)

A partire dal 1° febbraio 2018, nei casi di immissione in con-sumo di olii minerali dal deposito fiscale o di estrazione da un deposito di titolarità di un destinatario registrato, come regola generale l'imposta sul valore aggiunto dovrà essere corrisposta con utilizzo del mod. F24 e senza possibilità di compensazione.

Il versamento dovrà essere effettuato dal soggetto per con-to del quale il gestore dei predetti depositi procede ad im-mettere in consumo o ad estrarre i prodotti.

Le cessioni dei prodotti in esame, che intervengono durante la loro custodia nel deposito fiscale o nel deposito di un de-stinatario registrato, sono effettuate senza pagamento dell'Iva.

L'imposta sul valore aggiunto si applica ai prodotti introdot-ti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale di cui all'art. 23 del D.Lgs. 504/95 sia utiliz-zato come deposito Iva, eccetto il caso in cui l'immissione in consumo dal predetto deposito sia effettuata per conto di un soggetto che:

  • soddisfi i criteri di affidabilità stabiliti con apposito de-creto ministeriale, ovvero
  • presti idonea garanzia con le modalità e nei termini fissati dal medesimo decreto.

ACCISE

Stoccaggio dei prodotti energetici (art. 1, co. da 945 a 959)

In seguito all'emanazione della Legge di Bilancio, il soggetto che intenda avvalersi, per l'attività di stoccaggio di prodotti energetici dei quali non sia titolare, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato, dovrà:

  • ottenere preventivamente un'autorizzazione dall'Agen-zia delle Dogane e dei Monopoli con validità biennale per l'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza, ovvero
  • trasmettere, preventivamente allo svolgimento dell'at-tività, una comunicazione con validità annuale qualora il soggetto sia già titolare nel territorio dello Stato di un deposito fiscale di prodotti energetici.

L'attività di stoccaggio dei prodotti energetici dei depositi può avvenire solo successivamente all'acquisizione, da par-te dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario regi-strato.

Sterilizzazione dell'incremento di aliquote delle accise (art. 1, co. 2)

Viene sterilizzato, per il 2019, l'aumento dell'aliquota dell'accisa previsto dall'art. 1 co. 718 lett. c) della L. 190/2014:

  • sulla benzina;
  • sulla benzina con piombo;
  • sul gasolio usato come carburante.

Inoltre, prevede un incremento delle predette aliquote in misura tale da determinare entrate nette non inferiori a Euro 350 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Nuove scadenze fiscali (art. 1, co. 932, 933, 934)

Per il 2018 cambiano i termini "ordinari" di presentazione delle dichiarazioni fiscali:

  • il termine di presentazione del modello 730 è fissato al 23 luglio;
  • il termine di presentazione dei modelli Redditi e Irap per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno sola-re, è fissato al 31 ottobre; per i contribuenti con esercizio "a cavallo" trova applicazione il termine ordinario di nove mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;
  • il termine di presentazione dei modelli 770 e CU conte-nenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili me-diante la dichiarazione precompilata è fissato al 31 ottobre.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art.1, co. da 986 a 989)

Vengono apportate alcune modifiche all'istituto del blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni disciplinato dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

Con decorrenza dal 1° marzo 2018, viene ridotta da Euro 10.000 a Euro 5.000 la soglia oltre la quale le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale impor-to. Qualora la P.A. accerti un inadempimento, sospende il pagamento per i 60 giorni successivi alla comunicazione di cui sopra.

CREDITO D'IMPOSTA DEL 50% PER COSTI DI CONSULENZA SOSTENUTI DALLE PMI CHE INTENDONO QUOTARSI

L'art. 1, commi 89 a 92, della Legge di Bilancio 2018 ha in-trodotto un credito d'imposta per le PMI (definizione se-condo la raccomandazione 2003/36/CE) che a partire dal 1 gennaio 2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi mul-tilaterali di negoziazione di uno Stato membro UE o dello Spazio economico europeo.

L'agevolazione, pari al 50% dei costi di consulenza sostenu-ti sino al 31 dicembre 2020 in relazione al processo di quo-tazione e in ogni caso fino a un importo massimo di Euro 500.000, è riconosciuto solo nel caso di perfezionamento della procedura di ammissione alla quotazione.

I costi di consulenza ammissibili sono quelli sostenuti per il processo di quotazione, per tali intendendosi le consulenze specialistiche (in ambito fiscale, legale o marketing) prestate da professionisti esterni alla PMI e necessarie per valutare la fattibilità della quotazione e per sostenere la società nel cor-so di tutto il processo.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compen-sazione mediante il mod. F24 (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n.241/97), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi re-lativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta succes-sivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

La norma specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile IRAP.

Il compito di definire le modalità e i criteri per l'attuazione dell'agevolazione è demandato a un decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Mi-nistro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.

PROROGHE

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (art. 1, co. 997 – 998)

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la possibilità, per le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rideterminare il costo o valore di acquisto delle parteci-pazioni non quotate e dei terreni, posseduti al 1° gennaio 2018.

Per usufruire della rivalutazione sarà necessario procedere al versamento (anche in tre rate) di un'imposta sostitutiva pari all' 8%.

La redazione e l'asseverazione della perizia, nonché il versa-mento dell'imposta sostitutiva dovuta (ovvero della prima rata), dovranno avvenire entro il 30 giugno 2018.

Super e iper ammortamento (art. 1, co. 29 – 36)

Super ammortamento

Viene prorogato agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018:

  • l'ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Tuttavia, nella nuova versione:

  • la maggiorazione applicata al costo di acquisizione è del 30%;
  • sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art. 164, co. 1, del Tuir.

Iper ammortamento

La maggiorazione del 150% sul costo di acquisizione viene prorogata per gli investimenti effettuati entro il 31 dicem-bre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018:

  • l'ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investi-menti in beni immateriali è prorogata (ambito oggettivo di applicazione Allegato B alla L. 232/2016).

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