La Corte di Giustizia ha recentemente esaminato se e in che misura anche per i fondi immobiliari – come pacifico per i fondi di investimento mobiliari – possa applicarsi l'esenzione.

In particolare, il caso sottoposto al giudice comunitario ha riguardato una società olandese che presta servizi di gestione del patrimonio immobiliare per altre società, svolgendo le seguenti attività:

  1. gli atti di acquisto/vendita degli immobili;
  2. la selezione e il procacciamento di nuovi investitori; e
  3. l'amministrazione degli immobili, ovvero sostanzialmente la gestione delle locazioni e l'esecuzione mediante appalto di interventi di manutenzione.

L'amministrazione finanziaria olandese ha ritenuto che solo le attività di cui alle lettere a) e b) che precedono siano esenti da imposta da IVA, escludendo invece dall'esenzione i servizi di amministrazione del patrimonio immobiliare.

La soluzione del caso prospettato richiede l'analisi della nozione di 'fondo comune d'investimento' e di quella di 'gestione' rilevanti ai fini della definizione dell'ambito applicativo dell'esenzione IVA prevista dalla disciplina europea.

Per quanto concerne il primo aspetto, secondo l'avvocato generale della Corte di Giustizia UE i fondi d'investimento che beneficiano dell'esenzione IVA sono oltre ai fondi UCITS anche le ulteriori forme di gestione collettiva del risparmio soggette a una vigilanza statale specifica, a prescindere dall'oggetto d'investimento. Tale assimilazione, dunque, valeva anche per i fondi immobiliari, i quali ricadono nell'ambito applicativo della Direttiva AIFMD.

L'avvocato generale della Corte di Giustizia UE ha altresì precisato che la particolare tipologia degli investimenti propri dei fondi immobiliari non può essere ostativo all'esenzione. Infatti, le ragioni dell'esenzione risiedono nella necessità di trattare in pari modo la gestione e la conseguente attività di compravendita di titoli, che è appunto esente. In questa prospettiva, la gestione finalizzata alla compravendita di immobili (soggetta a IVA) non dovrebbe essere esente. Tuttavia, tale conclusione non può essere accolta ove si noti che l'obiettivo dell'esenzione è garantire la parità di trattamento tra (i) gli impieghi effettuati direttamente dall'investitore e (ii) gli investimenti (indiretti) in fondi comuni d'investimento eliminando, riguardo alla gestione dell'investimento, oneri aggiuntivi che non insorgerebbero nel primo caso.

Per quanto riguarda il concetto di «gestione», si è precisato che nella nozione rientra quanto necessario per mantenere e accrescere il patrimonio affidato. Nel caso di azioni, il gestore può pertanto limitarsi a una mera detenzione per conseguire utili, mentre nel caso degli immobili occorre una gestione 'effettiva'. Ciò è confermato dalla Direttiva AIFMD, che prevede che tra i compiti del gestore di un fondo di investimenti alternativo rientrino anche la 'gestione delle strutture' e l''attività di amministrazione di beni immobili', comprensiva della gestione di locazioni e dell'esecuzione di interventi di manutenzione.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito a quanto sopra.

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