La Banca d'Italia ha pubblicato, nell'ambito dei propri poteri di emanare provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie, una Comunicazione in data 30 gennaio 2015, con la quale si invitano le banche e gli altri intermediari autorizzati a non utilizzare, in proprio e per la clientela, valute virtuali.

In particolare, Banca d'Italia:

  • definisce le c.d. valute virtuali (VV) come 'rappresentazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un'autorità pubblica. Esse non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Le VV non sono moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica';
  • ne identifica vari profili di rischio rilevanti per (i) gli utilizzatori (consumatori, investitori e merchant), (ii) i partecipanti al mercato - piattaforme di scambio e depositari dei portafogli virtuali (wallet provider) – (iii) gli intermediari e le autorità di regolamentazione, oltre che (iv) l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e del sistema dei pagamenti;
  • richiama le recenti comunicazioni dell'EBA (European Banking Authority) che, in attesa di interventi legislativi a livello UE, ha ravvisato l'urgenza di mitigare i rischi derivanti dall'interazione tra gli schemi di VV e i servizi finanziari regolamentati ed ha, pertanto, invitato le autorità nazionali di vigilanza a scoraggiare gli intermediari dall'acquistare, detenere o vendere VV; e
  • invita le banche e gli intermediari regolamentati residenti in Italia a considerare (i) i gravi rischi sistemici che discendono dall'utilizzo di VV e (ii) che le concrete modalità di funzionamento degli schemi di VV possono integrare, nell'ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l'esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l'attività bancaria e l'attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento).

Pertanto, anche i assenza di un esplicito divieto di utilizzo delle VV da parte di Banca d'Italia, le banche e gli altri intermediari vigilati devono rendere edotti di tale orientamento i clienti, persone fisiche o giuridiche, operanti nel settore delle VV, prima di intraprendere operazioni della specie con essi e, inoltre, la Banca d'Italia si riserva di imporre specifiche misure di carattere prudenziale ai soggetti regolamentati che procederanno con l'utilizzo di VV.

Comunicazione sulle valute virtuali

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