New Rules On Concessions ENAC Aeroportuali For Activities Of General Aviation, Sports And Tourism

Il 24 novembre scorso è stato pubblicato il Regolamento ENAC n. 52/2014, che introduce nuove regole per l'affidamento a privati degli aeroporti demaniali utilizzati per l'aviazione generale. Il Regolamento è immediatamente entrato in vigore.

Tale intervento è stato ritenuto necessario alla luce della disciplina del Codice della Navigazione, che assegna in uso gratuito all'ENAC i beni del demanio aeronautico, da affidare successivamente in concessione ai gestori aeroportuali.

1. Scopo ed oggetto

Come si è detto, la finalità del Regolamento è principalmente di stabilire i criteri per l'affidamento in concessione degli aeroporti demaniali per l'aviazione generale, gli obblighi e le responsabilità degli affidatari, nonché i criteri di determinazione del canone annuo da questi ultimi dovuto.

In virtù dell'articolo 4, oggetto della concessione è pertanto la conduzione, la manutenzione e l'uso dell'aeroporto adibito ad attività di carattere sportivo o turistico, di addestramento e formazione operazioni di volo private, servizi di lavoro aereo e soccorso, emergenza sanitaria, supporto alla protezione civile, attività scientifica e di sperimentazione nonché operazioni di business aviation, inclusi i servizi di aerotaxi (ovvero voli non di linea effettuati a richiesta con velivoli aventi 19 posti o meno). Da ciò rimangono esclusi i servizi di trasporto commerciale di linea o charter.

Ai sensi del medesimo art. 4, l'ENAC provvede al rilascio della concessione all'esito di una procedura di gara d'appalto, regolata dalle vigenti disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/06). Il vincitore dovrà poi sottoscrivere una convenzione con l'ENAC al fine di regolare il rapporto concessorio.

2. Soggetti affidatari

All'art. 5 si precisa che possono risultare affidatari soltanto i soggetti dotati di personalità giuridica il cui scopo sociale principale sia la gestione di infrastrutture e servizi aeroportuali destinati ad attività di carattere sportivo e turistico.

Da ciò consegue che se da un lato gli aeroclub possono avere personalità giuridica (assumendo la forma di associazione, società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata), dall'altro non hanno come scopo principale 'la gestione di infrastrutture e servizi' ma semplicemente l'attività sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale. Pertanto gli aeroclub non possono, a nostro parere, partecipare autonomamente alle gare. Diverso è il discorso laddove partecipassero alla gara assieme ad altri soggetti presenti in ambito aeroportuale, quali le scuole di volo, riuniti in RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) o consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 37 del codice dei contratti pubblici.

L'ENAC valuterà altresì che il concessionario dia prova di una gestione efficiente, efficace ed economica, atta a garantire l'operatività in sicurezza dell'aeroporto. Esso dovrà inoltre dimostrare di disporre di una organizzazione di persone e strutture adeguate, come ad esempio, di un responsabile con poteri di spesa e garante della sicurezza, di un responsabile tecnico ecc.

3. Eccezione: gestori parziali presenti sugli aeroporti

E' prevista altresì la possibilità, per coloro che siano già presenti in aeroporto in virtù di una concessione parziale, di poter avere la concessione ai sensi del nuovo Regolamento. A tal fine si stabilisce un termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso, entro cui dovrà essere formulata apposita istanza e verrà verificata la conformità dei predetti gestori ai requisiti previsti per i soggetti affidatari.

4. Servizi essenziali ed obblighi dell'affidatario

In ogni caso, l'affidatario è tenuto a garantire una serie di servizi essenziali di cui all'art. 7, tra i quali spiccano: conduzione a manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, impianti e infrastrutture di volo, presidio per il primo intervento di soccorso e anti-incendio e rifornimento di carburante. Gli obblighi dell'affidatario, elencati all'art. 8, possono riassumersi nell'assicurare la conduzione e manutenzione delle infrastrutture, oltre a svolgere i servizi essenziali funzionali all'operatività dello scalo.

5. Opere e migliorie

L'art. 9 del Regolamento stabilisce che le aree, immobili e impianti siti nel sedime aeroportuale vengono trasferiti in uso all'affidatario. Di conseguenza, quest'ultimo può realizzarvi nuove opere o migliorie, previa autorizzazione dell'ENAC. Esse apparterranno al patrimonio dell'affidatario sino al termine della concessione, dopodiché questi avrà diritto ad un indennizzo per il valore contabile residuo non ammortizzato, che gli verrà corrisposto dal subentrante.

6. Il diritto di sub-concedere a terzi

Il nuovo Regolamento conferisce all'affidatario il diritto di sub concedere a terzi, previa autorizzazione dell'ENAC o comunicazione alla stessa (a seconda della destinazione ad attività aeronautiche o meno delle aree sub concesse). La sub concessione non potrà comunque superare la durata della concessione principale, che viene fissata in anni venti.

7. Vigilanza e revoca

L'ENAC eserciterà comunque le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività oggetto di concessione e potrà revocare quest'ultima per "preminenti sopraggiunte ragioni di interesse pubblico", con preavviso di 90 giorni.

8. Canoni

Per quanto riguarda il canone concessorio, è previsto all'art. 14 che esso sarà composto da un importo minimo di € 6.073, più il 10% dei ricavi aeronautici. Il canone di sub concessione invece è stabilito dall'affidatario, entro i limiti previsti dalla Circolare del Ministero delle Finanze 4 febbraio 1989, prot. n. 62567, per quanto riguarda le aree e locali destinati alle attività aeronautiche, e liberamente per quelli non destinati a tali attività. Un trattamento agevolato (importo inferiore o pari al 50% del canone minimo di sub concessione) viene riservato alla sub concessione di aree e locali destinati ad attività aeronautiche in capo ad associazioni ed enti senza fini di lucro che esercitano attività sportive e didattiche.

9. Proventi del concessionario

Insieme ai canoni concessori, le entrate derivate dall'esercizio di attività aeroportuale ed i diritti aeroportuali di approdo e partenza, sosta e ricovero degli aeromobili costituiranno i proventi dell'affidatario. L'importo dei predetti diritti viene stabilito dall'affidatario in considerazione delle somme previste dalla vigente normativa in materia, sentiti gli utenti aeroportuali e le associazioni di settore presenti sullo scalo.

10. Concessioni di beni singoli

Infine, le concessioni di singoli beni del demanio aeroportuale nelle more delle gare per la concessione degli aeroporti vengono disciplinate nelle disposizioni finali. Tali concessioni saranno rilasciate dalla Direzione Aeroportuale territorialmente competente mediante procedure pubbliche di selezione. Esse avranno una durata di tre anni, al termine dei quali le opere non amovibili resteranno allo Stato. Se invece la concessione fosse revocata per pubblico interesse, il concessionario avrà diritto ad un indennizzo per il valore contabile residuo non ammortizzato dell'opera, purché sia stata in precedenza approvata dall'ENAC.

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