International Carriage By Road And Legal Standing In Light Of The CMR Convention

Con una recente decisione (Cass. civ. Sez. III, Sent., 30 Gennaio 2014, n. 2075, Martin & Boulart Assureurs S.A.c. Rocchietti S.r.l.) la Corte di Cassazione si è pronunciata su un profilo che ricorre con frequenza nel contenzioso nascente dal contratto di trasporto internazionale, ossia la legittimazione ad agire ai danni del vettore, pervenendo ad una statuizione che merita un'attenta riflessione.

La decisione in esame richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale i diritti originati dal contratto di trasporto spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente allorquando il primo abbia richiesto e ottenuto la riconsegna della merce (ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione CMR e dell'articolo 1689 c.c.); in particolare tale principio viene affermato con maggiore rigidità laddove si verta in tema di vendita con spedizione nella quale il mittente-venditore si libera dall'obbligo della consegna nel momento stesso dell'affidamento della merce al vettore.

La Corte prosegue poi nel confermare l'orientamento già espresso ripetutamente in passato circa l'esistenza di una sostanziale analogia tra il meccanismo delineato all'articolo 1689 c.c. e quello previsto all'articolo 13 della Convenzione CMR, che parimenti prevede che, una volta effettuata la consegna della merce al destinatario, quest'ultimo è il solo soggetto legittimato a fare valere nei confronti del vettore i diritti derivanti dal contratto di trasporto (tra i quali va pacificamente ricompreso anche quello al diritto al risarcimento del danno).

Tuttavia ad avviso della Cassazione la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente e l'individuazione del soggetto legittimato deve avvenire sulla base della valutazione della parte effettivamente e concretamente lesa nella propria sfera patrimoniale.

A conforto della propria statuizione la Cassazione ha richiamato l'orientamento già espresso in precedenza (Cass. Civ. 1 dicembre 2010, n. 24400) allorquando ha affermato che la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi  dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, ne abbia richiesto la riconsegna al vettore, e sempreché effettivamente esista un pregiudizio in capo a tale soggetto.

Il meccanismo del trasferimento della legittimazione in capo al destinatario è stato in effetti sottoposto in passato ad analisi critica da parte della nostra giurisprudenza, che ha talora cercato di mitigare il rigore della disposizione.

In una sentenza di qualche anno fa (Cassazione Sez. III 06 settembre 1996, n. 8151 Soc. Filk c. Soc. Quadrifoglio) in particolare la Corte ha richiamato l'esistenza di alcuni precedenti già piuttosto risalenti che avevano affermato che l'attribuzione al destinatario dei diritti nascenti dal contratto presuppone, nel caso di perdita delle merci, che il destinatario sia stato reso edotto di tale evento, in mancanza di che la legittimazione all'esercizio dei diritti citati permane in capo al mittente e che (cfr. Cassazione 4 ottobre 1991, n. 10392, Caselli c. Soc. Transped) "la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto ha luogo, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, soltanto dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce, con la conseguenza che, in assenza di tale richiesta, la legittimazione all'azione di risarcimento del danno contro il vettore, permane in capo al mittente".

Sulla scorta di tali osservazioni la Cassazione ha evidenziato che l'affermazione della legittimazione esclusiva del ricevitore in casi in cui sia il mittente a subire il danno da trasporto "finisce col non apparire equa né ragionevole .... è possibile, nel caso in cui il vettore incorre nella perdita della cosa, attribuire il significato e la rilevanza della richiesta di riconsegna da parte del destinatario solo a quella fatta dopo che egli sia stato informato o si sia reso edotto di tale perdita, perché solo la richiesta di riconsegna fatta nonostante la oramai nota perdita della cosa manifesta con certezza l'intento di esercitare i diritti nascenti dal contratto".

Ad avviso della Suprema Corte dunque non è sufficiente attenersi al dato letterale della norma (in virtù del quale è sempre il destinatario delle merci ad avere legittimazione attiva nei confronti del vettore dal momento della intervenuta consegna delle merci), ma è necessario accertare quale sia il soggetto sul quale effettivamente ricadono le conseguenze dell'inesatto adempimento del vettore.

In altri termini, ad avviso della Corte, l'ambito di effettiva applicazione della norma dettata dall'art. 1689 cod. civ. e dell'articolo 13 della Convenzione CMR, è meno ampio di quanto la loro formulazione letterale lascerebbe intendere, poiché deve essere inteso nel senso di attribuire legittimazione al mittente qualora le conseguenze dannose dell'inesatta esecuzione della prestazione da parte del vettore siano rimaste a carico dello stipulante del contratto di trasporto e non del destinatario, nonostante le merci siano state riconsegnate.

La pronuncia in commento si colloca dunque nel solco di un orientamento che, come visto, sta acquisendo sempre maggiore rilievo, e che è volto a permettere un'applicazione dei principi delineati all'articolo 1689 c.c. ed all'articolo 13 della CMR che tenga conto degli interessi concretamente lesi dal sinistro e delle pattuizioni esistenti nel contratto di vendita della merce trasportata, così che venga demandato al giudice valutare, di volta in volta, quale sia il soggetto che effettivamente sia stato danneggiato dalla perdita o dall'avaria che ha colpito le merci nel corso del trasporto.

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