L'analisi del diritto penale dell'ambiente mostra come l'impiego di tecniche di incriminazione che fanno rinvio a precetti normativi complessi, poco chiari, difficilmente conoscibili da parte dei "non addetti ai lavori" dispersi in una molteplicità di fonti normative e amministrative, rende palese il ruolo di sempre maggiore importanza che sta assumendo il giurista ambientale.

Il suo intervento consente di districarsi tra i limiti di fondo del sistema penale ambientale, sovente definito bagatellare a causa della previsione di pene irrisorie, termini brevi di prescrizione, oblazionabilità della pena, e la difficoltà di lettura delle norme penali ambientali, dovute all'intersezione di nozioni derivanti da varie fonti: interpretazioni giurisprudenziali contrastanti, norme provenienti da altri settori dell'ordinamento.

Per comprendere le caratteristiche del sistema di tutela del diritto penale dell'ambiente, di natura essenzialmente sanzionatorio, incentrato sulla previsione di sanzioni penali a carico di condotte che violano la normativa amministrativa, è necessario precisare che i reati ambientali sono di tipo contravvenzionale e sono, alternativamente, puniti con

  • L'arresto ( generalmente di due anni, innalzato sino a tre anni per i reati più gravi);
  • L'ammenda

La conseguenza di tale trattamento sanzionatorio è che in caso di condanna a pena detentiva non superiore a due anni, si può usufruire della sospensione condizionale della pena (per cinque anni, se si tratta di delitto, per due anni se si tratta di contravvenzione). Il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, all'eliminazione da parte del condannato delle conseguenze lesive del reato.

Al fine di una maggiore comprensione della materia, appare esemplificativo richiamare la disciplina della gestione dei rifiuti. È di tutta evidenza come il problema della gestione dei rifiuti sia di estrema attualità, soprattutto, alla luce anche dell'introduzione del nuovo reato di combustione illecita dei rifiuti.

La disciplina penale dei rifiuti punisce una pluralità di fattispecie incriminatrici:

  • L'abbandono dei rifiuti;
  • L'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata;
  • La mancata bonifica dei siti inquinati;
  • La violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
  • Il traffico illecito di rifiuti
  • Le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti

Riguardo alla nuova tipologia di reato riguardante la materia, la combustione illecita di rifiuti, esso è stato introdotto dalla L. n. 6/2014, che ha convertito in legge il decreto legge n. 136/2013, cd. "decreto terra dei fuochi".

Con l'introduzione di tale fattispecie incriminatrice si è introdotto un inasprimento della normativa e ciò lo si evince dal fatto che seppur si tratti sempre di reato – contravvenzione, questo implica l'attivazione di sistemi di prevenzione e repressione di polizia giudiziaria contro i roghi, ricorrendo anche al sequestro preventivo dell'area e denunce penali dei responsabili.

Si può parlare di un reato ambientale in senso stretto, dato che l'incriminazione tende ad incidere su beni ambientali di non immediata rigenerazione., quali la tutela del suolo e l'integrità dell'aria.

Per quanto riguarda l'oggetto materiale del reato, viene identificato nei rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata. Si tiene conto anche della pericolosità dei rifiuti cui viene appiccato il fuoco, consistendo una circostanza aggravante del reato, l'aver commesso il reato nell'ambito di un'attività imprenditoriale o comunque organizzata.

Come anticipato sopra, nonostante la natura contravvenzionale delle fattispecie incriminatrici, resta ferma l'ipotesi delittuosa del traffico illecito di rifiuti in materia ambientale. Tale tematica richiama la nozione di discarica abusiva, intesa come accumulo di rifiuti che per le loro caratteristiche tecniche non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più situazioni di rilevanza e non determinino e comportino il degrado dell'aria su cui insistono, comprendendo l'accumulo di rifiuti anche all'interno dello stabilimento produttivo.

Il degrado può essere solo tendenziale e determinare un'alterazione dello stato dei luoghi, che si verifica laddove sia consistente la quantità dei rifiuti depositati abusivamente.

Si ha discarica se l'accumulo dura un anno e non è destinato al trasporto, trattamento o smaltimento.

Con tale ipotesi delittuosa, si puniscono due modalità di condotte:

  • la realizzazione di discarica non autorizzata (ossia, destinazione o l'allestimento di un'aerea a discarica, di regola accompagnata dall'esecuzione delle opere occorrenti)
  • la gestione di discarica non autorizzata (che attiene all'organizzazione di persone o cose diretta al funzionamento della discarica e l'attività successiva alla realizzazione destinata al mantenimento della discarica)

In ordine all'eventuale predisposizione di una discarica abusiva, si configura la responsabilità del proprietario del fondo, non soltanto se ha omesso di vigilare il luogo, ma anche se ha posto in essere una condotta collaborativa nell'accumulo dei rifiuti abusivi.

Ciò premesso, i requisiti del traffico illecito dei rifiuti sono:

  • la sussistenza di un'organizzazione di tipo imprenditoriale. Si deve trattare, inoltre, di una o più operazioni, le quali devono rientrare tra quelle che sono elencate dalla normativa di riferimento (cede, trasporta, esporta, riceve,...) e deve trattarsi di una qualunque attività che rientra alla gestione illecita di rifiuti (stoccaggio, recupero, smaltimento,...).
  • la gestione di un' ingente quantità di rifiuti
  • il profitto ingiusto (il quale può risolversi in un risparmio dei costi e non necessariamente in un vantaggio patrimoniale)

In relazione alla tipologia in esame, il trattamento sanzionatorio in materia è estremamente severo, rispetto al contesto, come detto, in cui i reati sono puniti a livello contravvenzionale. A ciò, si affianca la possibilità che il giudice possa ordinare in sede di condanna il ripristino dello stato ambientale, che soffre, tuttavia, di un'oggettiva qualificazione, ossia se sia una vera e propria sanzione amministrativa ovvero una pena accessoria, con differenti conseguenze giuridiche.

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