Con il D.L. 63/2013 (convertito con modificazioni in L. 90/2013 lo scorso 3 agosto), il Legislatore ha esteso il campo di applicazione delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi destinati al risparmio energetico.

Per le ristrutturazioni, le maggiori novità introdotte riguardano: la proroga al 31 dicembre 2013 della detrazione del 50% relativa alle spese per opere di recupero edilizio (prevista dal D.L. 83/2012 con scadenza fissata allo scorso 30 giugno); l'innalzamento della detrazione (dal 50 al 65 per cento) concessa in caso di adeguamento antisismico delle costruzioni adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive situate nelle zone 1 e 2, con un tetto di spesa fissato ad Euro 96.000; l'estensione del bonus del 50% anche agli elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) e l'applicazione del beneficio fiscale anche ai mobili, purché entrambi (mobili ed elettrodomestici) siano destinati a corredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (secondo la definizione generale data dal Codice civile e chiarita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19283 del 7 settembre 2009).

Le ristrutturazioni edilizie

Con riferimento alla detrazione del 65% concessa a chi ristruttura l'edificio adibito abitazione principale o ad attività produttiva situata in zone ad elevato rischio sismico, il Parlamento, in sede di conversione del D.L. 63/2013, ha modificato l'art. 16, aggiungendo il comma 1 bis che dispone l'innalzamento dal 50 al 65 per cento della percentuale di detraibilità per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili in zone ad alto rischio sismico situati nelle zone 1 e 2 (il Decreto, con l'allegato A, ha individuato, utilizzando parametri internazionali, 4 diverse zone entro le quali sono stati divisi tutti i Comuni italiani in relazione al rischio sismico). Negli altri casi, per le misure antisismiche apportate agli edifici situati nelle zone 3 e 4, si potrà beneficiare della detrazione del 36% (aumentata al 50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013).  L'agevolazione relativa all'adeguamento antisismico non è da confondersi con quella predisposta per gli interventi di riqualificazione energetica (sui quali v. infra) con la quale ha in comune la percentuale di sconto. Riguarda, infatti, gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche previsti dalla lettera i) dell'art. 16 bis del TUIR che attualmente godono del bonus del 50%, al pari degli altri interventi di ristrutturazione edilizia. L'innalzamento del bonus al 65% vale fino al 31 dicembre 2013; dal 1° gennaio 2014 (fatte salve ulteriori proroghe) la detrazione torna al 36% (con il limite di spesa fissato ad Euro 48.000) per tutti gli interventi di adeguamento sismico così come per quelli di ristrutturazione edilizia.

Come già accennato, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 3, comma 1, lettere a, b, c, d del DPR 6 giugno 2001, n. 380), l'aumento della detrazione Irpef dal 36 al 50% (già in vigore dal 26 giugno 2012), viene prorogato fino al 31 dicembre 2013. Anche il limite di spesa per la singola unità immobiliare (pertinenze comprese) è stato aumentato, per lo stesso periodo, da Euro 48.000 fino ad Euro 96.000. È agevolabile anche l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (Risoluzione 22/E/2013). La manutenzione ordinaria, invece, rileva con esclusivo riferimento alle parti condominiali degli edifici residenziali (sui quali v. infra): gli stessi interventi, effettuati sulle proprietà private o sulle loro pertinenze, non danno diritto ad alcuna detrazione. Tra le spese straordinarie rientrano, a titolo esemplificativo, quelle necessarie per rinnovare o sostituire parti strutturali degli edifici come i solai, i tramezzi interni e le scale ma anche interventi meno rilevanti come la sostituzione delle finiture, a patto che i lavori non alterino i volumi e le superfici delle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso. Il bonus si ottiene anche in caso di realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, eliminazione delle barriere architettoniche, opere dirette a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi. La detrazione in parola è concessa anche per le opere di cablatura degli edifici, di contenimento dell'inquinamento acustico, di bonifica e di prevenzione di infortuni domestici, fino alle spese di progettazione e per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione di opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

La detrazione fiscale passa del 36 al 50% (per un importo massimo di Euro 96.000) anche per le spese sostenute dal condominio, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, per le opere di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) sulle parti comuni degli edifici. Anche per queste spese, dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà ad essere del 36%.

Il risparmio energetico 

Passando all'analisi delle agevolazioni fiscali connesse a particolari interventi che aumentano il livello di efficienza energetica, il Legislatore fiscale, come già sopra evidenziato, con D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Inoltre, lo stesso decreto, ha innalzato fino al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013 (con un limite di spesa fissato ad Euro 96.600).

Con la conversione in legge del D.L. n. 63/2013, sono stati fatti rientrare tra le spese sul risparmio energetico agevolabili fino al 65% fino al 31 dicembre 2013 anche gli interventi di "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia" e di "sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria".

L'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES (ed è questa la differenza più significativa con la detrazione relativa alle ristrutturazioni edilizie, che ha solo base IRPEF) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per: (i) riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; (ii) miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); (iii) istallazione di pannelli solari; (iv) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le detrazioni, da ripartire in rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure: (i) 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013; (ii) 65% delle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 se l'intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio).

Possono beneficiare della detrazione: le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), le imprese commerciali (ditte individuali, società di persone o di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e provati che non svolgono attività commerciale. Il bonus energetico è escluso per le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per i lavori eseguiti sugli immobili oggetto della loro attività, anche nel caso in cui la società svolga attività di locazione immobiliare. Il beneficio spetta, sempre e comunque, soltanto all'utilizzatore dell'immobile oggetto dei lavori: per una società, ad esempio, non è possibile fruire della detrazione su immobili locati a terzi.

Come ha avuto modo di specificare l'Agenzia delle Entrate, condizione indispensabile al fine di poter beneficiare della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali all'attività d'impresa o professionale. Di conseguenza, non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile, coerentemente alla disciplina di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione della loro tipologia e delle locali condizioni climatiche.

Il decreto, inoltre, in relazione ad alcune particolari tipologie di intervento, prevede che gli edifici oggetto dei medesimi abbiano alcune specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

essere già dotati di impianto di riscaldamento e che lo stesso sia presente nei luoghi dell'intervento (con espressa esclusione riferita all'istallazione di pannelli solari);

nelle ristrutturazioni che prevedono il frazionamento (con conseguente aumento) delle unità immobiliari, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle unità stesse;

nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi a lavori di ampliamento.

È bene  precisare che le agevolazioni fiscali connesse alle attività di riqualificazione energetica non sono cumulabili con l'agevolazione prevista dall'esaminato D.L. 83/2012 in materia di recupero edilizio. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale.

Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire la seguente documentazione:

l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;

l'attestato di prestazione energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio;

la scheda informativa relativa agli interventi realizzati; è necessaria se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'istallazione di pannelli solari;

l'invio all'ENEA: entro 90 giorni dalla fine lavori occorre trasmettere all'ENEA copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;

la fine lavori: per data di fine lavori dive intendersi quella coincidente con il collaudo, a nulla rilevando la data di esecuzione dei pagamenti.

Per beneficare del bonus in parola è richiesto il conseguimento di un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 20% rispetto alle regole del 2005 (cfr. all. C del D.LGS. 192/2005). Il raggiungimento di questo obiettivo deve essere dimostrato con la redazione, da parte di un certificatore energetico, di un attestato di certificazione energetica redatto sulla base delle procedure approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano o, in assenza di regole locali, secondo quanto previsto dal D.LGS. 192/2005. Si tratta di un adempimento necessario solo nei seguenti 3 casi: riqualificazione energetica globale dell'immobile; coibentazione verticale dell'involucro edilizio (il cd. "cappotto"); l'isolamento di tetti e solai. In ogni caso, la riduzione del consumo energetico dell'immobile dovrà essere calcolata in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio.

In ultimo si segnala che la legge 90/2013 di conversione del Decreto, ha modificato l'art. 6 del D.LGS. 192/2005 rendendo obbligatorio dotarsi dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima di procedere alla richiesta del certificato di agibilità, solo per gli immobili sottoposti a ristrutturazioni importanti.

La medesima attestazione è obbligatoria (pena la nullità del contratto) per le compravendite, le locazioni e i trasferimenti, anche a titolo gratuito, degli immobili. Come già l'A.C.E., la nuova attestazione può essere rilasciata da esperti qualificati e indipendenti. È richiesto, nel caso di immobili di nuova costruzione o ristrutturati, anche in caso di cessione (anche a titolo gratuito) o di affitto, anche di una singola unità. L'impatto della modifica non è di poco conto dal momento che, anche per la vendita su carta di un immobile, il costruttore è tenuto a dare informazioni all'acquirente sull'indice di prestazione energetica dell'edificio.   

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