La normativa italiana in tema di whistleblowing ha avuto un recente impulso con l'entrata in vigore della legge 179/2017, che ha apportato, per quanto concerne il settore pubblico, rilevanti modifiche all'art. 54-bis del Testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. 165/2001) mentre, con riguardo al settore privato (di cui ci si occuperà in questa sede), è intervenuta sulla disciplina della responsabilità degli enti (intendendosi con ciò, gli enti forniti di personalità giuridica, nonché le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica), andando a integrare l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001,  con tre nuovi commi, il 2-bis, il 2-ter  e il 2-quater.

Nello specifico, il comma 2-bis prevede che i "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" (i "Modelli Organizzativi" e, al singolare, il "Modello Organizzativo") debbano individuare uno o più canali, che consentano, a chi riveste funzioni di direzione dell'ente e a chi è sottoposto alla vigilanza dei medesimi soggetti, nonché a chi collabora a qualsiasi titolo con l'ente, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente medesimo, segnalazioni circostanziate – fondate su elementi di fatto precisi e concordanti (non è necessaria la prova certa) – di condotte illecite o di violazioni del modello organizzativo dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. I suddetti canali (di cui almeno uno informatico) debbono garantire – nelle attività di gestione della segnalazione – la riservatezza dell'identità del segnalante (ovvero del "Whistleblower").

I Modelli Organizzativi devono, inoltre, prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi in qualunque modo riconducibili alla segnalazione effettuata. Non solo. Il sistema disciplinare contenuto nei medesimi modelli deve stabilire sanzioni tanto nei confronti di chi viola le misure poste a tutela del Whistleblower, quanto di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il comma 2-ter prevede altresì che il Whistleblower, ovvero l'associazione sindacale a cui questi abbia conferito mandato, possano denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro per l'applicazione dei provvedimenti di sua competenza, l'eventuale adozione nei confronti del medesimo Whistleblower di misure discriminatorie.

Infine, il comma 2-quater, prevede il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti dei segnalanti siano da considerarsi nulli

Occorre, altresì, segnalare che l'art. 3 della legge 179/2017 ha introdotto come giusta causa di
rivelazione del segreto d'ufficio (ex art. 622 c.p.) del segreto professionale (ex art. 622
c.p.), del segreto scientifico e industriale (ex art. 623 c.p.) nonché di violazione dell'obbligo
di fedeltà del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro di cui all'art. 2105 c.c. il
perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali eventuali illeciti, dell'interesse
all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla
repressione delle malversazioni.

In presenza di una siffatta giusta causa, le suddette condotte vengono quindi a essere scriminate, sempreché tuttavia la divulgazione del segreto d'ufficio non avvenga con modalità eccedenti
rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito. Una tale esimente non trova, peraltro, applicazione laddove l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

Nel descritto quadro normativo risulta evidente l'importanza, per le aziende, di dotarsi un modello organizzativo, che disciplini in maniera precisa e dettagliata il whistleblowing, in modo da tutelare e garantire chi denuncia condotte illecite e al contempo sanzionando chi, d'altro canto, anche solo per una colpevole leggerezza, fa denunce che si rivelano infondate.

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